Provvedimento d’ordine dell’ANAC di adeguamento del sito della trasparenza di un comune

14 Febbraio 2019
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Spetta all’Autorità Nazionale Anticorruzione controllare l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza. Tale potere è previsto dall’art.45, comma 1, del d.lgs. n.33/2013.

Su specifica segnalazione veniva indicato come un Comune non avesse proceduto all’aggiornamento di una molteplicità dei dati pur richiesti dalla normativa quali dati obbligatori da pubblicare, l’ANAC procedeva alla verifica riscontrando una serie di anomalie.

I dati non pubblicati

Dall’analisi dei dati non pubblicati, emergeva anche la mancata pubblicazione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web del Comune, dell’attestazione del nucleo di valutazione e della relativa griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC 141/2018 nonché dei dati e documenti oggetto della medesima delibera. Mentre, dalla verifica di ufficio, emergevano i seguenti dati non pubblicati:

  1. Consulenti e collaboratori (art. 15): non aggiornata;
  2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati – art. 18): priva di contenuti e senza alcuna dicitura di motivazione;
  3. Bandi di concorso (art. 19): priva di contenuti e senza alcuna dicitura di motivazione;
  4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27): priva di contenuti senza alcuna dicitura di motivazione;
  5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30): non aggiornata;
  6. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31): non aggiornata;
  7. Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016): assente.

A causa della mancanza di tali dati l’ANAC invitava il Comune a procedere all’aggiornamento ma, nonostante il tempo trascorso, da una successive verifica si riscontravano le medesime carenze.

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