È illegittima la delibera consiliare con cui si modifica il regolamento comunale sulla pubblicità, introducendo il divieto di pubblicità illuminata e sonora, mediante occupazione di suolo pubblico, paline ed altro, in un’ampia area del comune, ed imponendo l’installazione dell’impianto pubblicitario alla distanza di non oltre 50 mt. dall’esercizio dell’attività pubblicizzata. Deve ritenersi contrastante col diritto d’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) il divieto di pubblicità mediante occupazione di suolo pubblico, per come imposto nella deliberazione impugnata e generalizzato in un’ampia area del territorio del comune, senza un’idonea motivazione. Ciò emerge dalla scarna motivazione del provvedimento (“per migliorare il servizio in argomento”), dalla quale non è dato capire quali criteri abbiano guidato il Comune nella propria scelta discrezionale, né come sia stata operata la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’adozione dell’atto gravato. Del tutto illogica è la motivazione anche per quanto attiene al criterio della distanza massima (50 mt.) della palina pubblicitaria rispetto al luogo dell’esercizio dell’attività commerciale pubblicizzata, che svuota di ogni significato la finalità stessa della pubblicità, sia per l’esercente che per i cittadini, per i quali l’indicazione si rivela del tutto superflua.
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 9 marzo 2010, n. 1365)
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