Pubblicità, l’esenzione dal canone unico è disciplinata dal Regolamento del Comune

16 Giugno 2022
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DOMANDA:
Questo Comune ha previsto all’art. 31 comma m) del proprio Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria fra l’altro quanto segue: “Articolo 31 Occupazioni di spazi e diffusione di messaggi pubblicitari non assoggettati al canone Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 della legge 160 del 2019 e dalle ulteriori norme che vengono integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f): ……………………. m) “la pubblicità, fatta sia sotto forma di manifesti che di attività di volantinaggio porta a porta o attraverso la distribuzione a mano, di messaggi a contenuto politico, ideologico, culturale e religioso effettuata senza fine di lucro. Per le attività di volantinaggio porta a porta o attraverso la distribuzione a mano è prevista la semplice comunicazione 24 ore prima, indicante il numero di persone impiegate e i giorni previsti dell’attività.” E’ intenzione di questo Ente predisporre una modulistica di comunicazione specifica per l’attività di volantinaggio a carattere commerciale e non, prevedendo di allegare al modello di comunicazione copia del volantino al fine della corretta applicazione del canone o della eventuale relativa esenzione ed al fine di distinguere i volantini oggetto di comunicazione da quelli “ abusivi”. Si chiede di esprimere un parere in merito alla corretta applicazione della normativa per la casistica di che trattasi, nello specifico se per l’attività di volantinaggio a contenuto politico, ideologico, culturale e religioso effettuata senza fine di lucro, sia legittimo chiedere di allegare alla comunicazione preventiva la copia del volantino.

RISPOSTA:
L’articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 stabilisce che “Il canone é disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: fattispecie….. f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847”. Il Regolamento elaborato sul Canone Unico da IFEL (si veda internet), a proposito di riduzioni del canone per certi esercizi commerciali, all’articolo 21 coma 3 riporta che “Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.” Pertanto si ritiene che sia corretto che il regolamento dell’ente, nel disciplinare il canone, stabilisca anche che per avere diritto alla esenzione per l’attività in questione occorra presentare una specifica richiesta alla quale allegare copia del volantino per il quale si chiede l’esenzione.

Fonte: ANCI

trib2022

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