Quando il Segretario Comunale può rivestire la figura del datore di lavoro (D.lgs. 81/2008)

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 26/8/2015)

La domanda posta da un Sindaco riguarda il dubbio se possa essere individuato il Segretario Comunale quale “datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto laddove, in luogo delle figure dirigenziali mancanti, le posizioni apicali siano state assegnate a responsabili di area e di posizione organizzativa.
La citata questione è stata analizzata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella deliberazione n.50 depositata in data 29/07/2015.

PRESUPPOSTI NORMATIVI
L’attuale disciplina a cui fare riferimento è contenuta nelle disposizioni di cui al d.lgs.81/2008, il quale stabilisce quanto segue:

  • L’art. 2, let. b) ha individuato il «datore di lavoro» nel contesto delle pubbliche amministrazioni, nel “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”;
  • Le successive lettere d) ed e) del medesimo art. 2, aggiungono ulteriori definizioni. È «dirigente» la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. È «preposto» la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  • Gli artt.55 e 56 stabiliscono le sanzioni, anche penali, che colpiscono le figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
  • l’art. 299, ha stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

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