La questione di particolare rilevanza, ai fini dell’erogazione della indennità di carica degli amministratori, anche a fronte del nuovo contributo ricevuto dallo Stato, riguarda il calcolo della popolazione residente. Per la Corte dei conti del veneto (deliberazione n.120/2022) il riferimento, previsto dalla normativa in merito alla corresponsione da parte dello Stato, prende in considerazione la “popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale” ed è, quindi, a quest’ultima che occorre fare riferimento.
La domanda
Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili un parere in merito “alla corretta determinazione del numero degli abitanti, ai fini della corresponsione delle indennità di carica ed altri adempimenti relativi ai Comuni con più di 5.000 abitanti”, precisando che il “Comune al 31.12.2021 risultava avere 5007 abitanti iscritti alla popolazione residente, ma dall’ultimo censimento ISTAT, risalente al 1 gennaio 2021, risultato invece 4883 abitanti”; in conclusione, posto che “l’esonero di molti adempimenti, anche a carattere contabile, sono per norma applicabili ai Comuni inferiori ai 5000 abitanti, si chiede a quale di questi parametri si debba fare riferimento”.
Le indicazioni del Collegio contabile
Il Testo Unico degli Enti Locali, in merito alla quantificazione della popolazione residente, fa riferimento a due diversi parametri contenuti rispettivamente nell’art. 37 e nell’art. 156. Il primo articolo, nel disciplinare la composizione del consiglio comunale e del consiglio provinciale in base al numero degli abitanti, fa riferimento “ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale”. Diversamente, l’art. 156 prevede che le disposizioni del testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario e alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, “vanno interpretate come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”.
La disciplina delle indennità di funzione è stata integrata dall’art. 1, comma 583, legge di bilancio 2022, secondo cui “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni” (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”. In altri termini, la nuova disposizione legislativa ha modificato le modalità di determinazione delle suddette indennità mediante non solo l’introduzione del parametro del trattamento economico del presidente della regione, ma anche prevedendo, per quanto di rilievo, che l’individuazione delle classi demografiche degli enti avvenga sulla base dei dati dell’ultimo censimento ufficiale. Il successivo comma 584 ha, inoltre, previsto che “l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.
La problematica investe non solo il Sindaco ma anche il vice sindaco, gli assessori e i presidenti dei consigli comunali, dovendo queste ultime indennità essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai precedenti commi, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal d.m. n. 119/2000.
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