Questione di massima sulla possibilità di erogare la produttività in caso di sottoscrizione tardiva del contratto decentrato

4 Settembre 2024
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In ragione di diversi orientamenti dei giudici contabili, in merito alla possibilità di erogare le risorse variabili, in caso di costituzione del fondo ma con sottoscrizione del medesimo nell’anno successivo, la Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 295/2024 ha rimesso la questione di massima, anche alla luce del principio contabile 5.2. dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, alla Sezione delle Autonomie per la relativa decisione.

Il principio contabile

Il principio contabile al punto 5.2. dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, prevede che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

La questione di massima

In ragione di una giurisprudenza contabile non univoca sulla possibilità di poter erogare il salario accessorio variabile in caso di costituzione del fondo da parte del dirigente e della relativa certificazione positiva da parte dei revisori dei conti, è stata posta la seguente questione di massima alla Sezione delle Autonomie, al fine di un uniforme espressione dei pareri della magistratura contabile, in merito alla corretta interpretazione del principio contabile:

  • se, costituito e certificato il fondo, in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, debbano ritenersi definitivamente vincolate tutte le risorse (sia di parte stabile che di parte variabile, concernente voci a carattere discrezionale e occasionale, soggette a variazioni annuali, tra le quali, innanzitutto, la valutazione della performance collettiva e individuale) destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ovvero quali di tali risorse costituiscano economie non vincolate non destinate a confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, anche in relazione a quanto disposto dalla lett. a), primo trattino, del predetto paragrafo 5.2, dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale, per la spesa di personale, l’imputazione dell’impegno avviene «nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale […]»;

  • se, nella medesima ipotesi (costituito e certificato il fondo, in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio), le risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, che secondo il richiamato principio contabile sono “immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”, siano legittimamente impegnabili ed erogabili sulla base di un contratto integrativo decentrato sottoscritto oltre l’esercizio di riferimento, precisando, in caso di riposta affermativa, in presenza di quali presupposti ciò sia possibile e, in caso di risposta negativa, quali siano le corrette modalità di utilizzazione delle economie di spesa confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

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