Regime IVA delle componenti perequative introdotte dalla delibera ARERA 386/2023

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 245/2024, pubblicata il 5 dicembre 2024, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, le componenti devono considerarsi ”attratte” alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione

23 Dicembre 2024
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di Enzo Cuzzola

Con deliberazione del 3 agosto 2023, n. 386, l’ARERA (386/2023/R/Rif) ha disciplinato l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle “disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani…, con l’introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza”, da addebitare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come “maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva”. Due sono le componenti in discorso:
UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

In particolare:
– la componente perequativa UR1a alimenta il conto specifico istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), “Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati”, anche denominato Conto UR1;
– la componente perequativa UR2a alimenta un conto destinato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, entrambi gestiti da CSEA.
I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

I contenuti della deliberazione ARERA
La deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone riguardo la natura giuridica di dette componenti perequative, limitandosi a specificare che:
…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Richiedendo all’Ente territorialmente competente di verificare l’assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento”;
devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
sono calcolate in misura fissa per ogni utenza.

Dalla richiamata e specifica regolamentazione di settore si evince che le citate componenti, addebitate in aggiunta all’importo dovuto per la TARI e al corrispettivo dovuto per la TARIP, sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria adeguata ad affrontare sfide specifiche nel settore dei rifiuti, che potrebbero non essere pienamente coperte dal tradizionale Piano Economico Finanziario (PEF), e a contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rifiuti a livello nazionale, nonché la copertura finanziaria di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi sul territorio nazionale che possono compromettere l’efficace gestione dei rifiuti. Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP).

In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, si ritiene che i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento. Da ciò consegue che, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 245/2024, pubblicata il 5 dicembre 2024, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ”attratte” alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione; pertanto:
– le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA;
– diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARIP, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633/1972, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

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