Regolamento successivo sana gli incentivi tecnici precedenti ma facendo attenzione ai vincoli del fondo

30 Gennaio 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Non vi sono dubbi che l’ente che avesse approvato il proprio regolamento sugli incentivi tecnici possa retroagire fino alla data del d.lgs. 50/2016, ma non tutti gli incentivi previsti nei quadri economici sono da considerare esclusi dai vincoli di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Infatti, tutti gli incentivi maturati fino legge n. 205/2017, che ha introdotto il comma 5 bis all’art. 113, erano da includere nel tetto dei trattamenti accessori, mentre dopo l’intervento del legislatore possono essere considerati fuori dal tetto. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Toscana (deliberazione n. 3/2024) in risposta ai dubbi sollevati da un Sindaco.

La richiesta di ausilio

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili due quesiti, di cui il secondo condizionato al primo. Il primo quesito riguarda la legittimità di poter erogare gli incentivi tecnici sulla base di un regolamento adottato dall’ente nel 2022 a valere sugli accantonamenti in bilancio nei quadri economici degli incentivi tecnici a partire dall’operatività del d.lgs. 50/2016. In caso di risposta positiva, ha chiesto se i citati incentivi possono essere considerati esclusi dai vincoli di crescita del salario accessorio, ovvero alle disposizioni di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

La prima risposta positiva

Per il Collegio contabile la risposta al dubbio sulla retroattività del regolamento è positiva in ragione delle indicazioni contenute nella deliberazione n.16/2021 della Sezione delle Autonomie secondo cui “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”. Pertanto, l’ente pur avendo adottato il regolamento nel 2022 avrà la possibilità di farlo retroagire fino alla data di operatività del d.lgs. 50/2016 (ossia a partire dal 19 aprile 2016).

La seconda risposta

Con la risposta positiva al primo quesito si apre il dubbio se considerare gli importi dovuti al personale partecipante fuori dai limiti del salario accessorio indicati dall’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ossia escludendo gli importi dai limiti imposti dal legislatore di crescita del salario accessorio che non potrà essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016.
Per i giudici contabili la linea di demarcazione, per poter rispondere alla domanda, è data dall’operatività delle modifiche introdotte dal legislatore nella legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018). In altri termini, dalla data di efficacia del codice dei contratti (19 aprile 2016) fino al 31/12/2017 gli importi distribuiti al personale dipendente per incentivi tecnici debbono essere considerati all’interno dei limiti di crescita, così come espressamente stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 secondo cui “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”, evidenziando come “ ..la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio”. A fonte di alcuni dubbi delle Sezioni regionali di controllo la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.26/2019 ha affermato il seguente principio di diritto “Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”.

In conclusione, la risposta è negativa per gli incentivi tecnici maturati dal personale fino al 31/12/2017 che dovranno essere conteggiati nei limiti, mentre a partire dal 01/01/2018 la maturazione dei citati incentivi tecnici può essere considerata esclusa dai vincoli di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento