Con comunicato del 17 settembre 2019 l’ANCI rende noto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con la sentenza n. 1468/2019 pubblicata lo scorso 13 settembre, ha fatto chiarezza sulle modalità di conferimento dell’incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati.
Nell’esprimersi su di un ricorso riguardante una gara indetta da un Comune per il conferimento di un incarico biennale per l’attuazione del Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati e per l’individuazione del RPD dell’ente, i giudici della Sezione Terza di Lecce hanno affermato che la funzione di responsabile della protezione dei dati può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all’ente ma è necessario che il soggetto (persona fisica) operante come R.P.D. sia “appartenente” alla persona giuridica.
Il TAR, riscontrata una situazione di non chiarezza della reale natura del rapporto giuridico tra la società che aveva partecipato alla gara e il soggetto persona fisica designato a operare quale RPD, ha ritenuto fondamentali, nel proprio giudizio, le Linee guida sui responsabili della protezione dati del 13 dicembre 2016, le quali ben esplicano, con interpretazione autentica, la relativa normativa comunitaria in merito alle necessarie conoscenze e qualità professionali del Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) nonché, per quanto qui di interesse, circa la sua (necessaria) posizione all’interno di una persona giuridica, qualora la funzione di R.P.D. sia svolta, come nel caso de quo, da una persona giuridica.
Infine, il TAR censura ogni eventuale traduzione delle citate Linee guida che faccia riferimento ad ogni soggetto (esterno) cui la persona giuridica incaricata fa svolgere le funzioni di RPD evidenziando, invece, come stabilito dalla versione italiana ufficiale, che le Linee guida fanno riferimento ad ogni membro interno all’organizzazione incaricata della predetta funzione che la svolge.
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