L’ente locale è abilitato ad esentare l’immobile dall’IMU solo qualora un ente del terzo settore svolga in esso attività con modalità non commerciali. In questo caso, l’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa dell’Unione Europea, dovendo l’ente svolgere, nell’immobile oggetto di esenzione, attività non economiche, ossia svolte a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n.15364/2022) ha annullato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di un istituto religioso sulla non debenza del pagamento dell’IMU in quanto il complesso immobiliare era destinato allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali e didattiche, a fronte delle rette riscosse inferiori alle spese sostenute per tali attività.
La vicenda
Un ente locale procedeva alla notifica di accertamento dell’ICI-IMU, per cinque anni d’imposta non corrisposta, ad un Istituto religioso in ragione del possesso di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali e didattiche. L’Istituto impugnava l’avviso di accertamento perché in possesso, a suo dire, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’esenzione. In merito ai requisiti oggettivi, si evidenziava che l’Istituto percepiva una retta di misura tale da non poter essere considerata una remunerazione del servizio fornito, in ragione della mancata copertura delle spese sostenute. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia quella di appello regionale accoglievano il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l’ente locale in ragione dell’errore della CTR per avere escluso la natura commerciale senza fare riferimento ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
La riforma della sentenza
I giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato, in via preliminare, come il giudice di legittimità abbia individuato le seguenti condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da I.M.U.: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (requisito soggettivo); 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2020, n. 28578). Il regolamento emanato dal MEF ha chiarito che le modalità non commerciali sono quelle che non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato. Nel caso di specie, la CTR ha giustificato l’esenzione in ragione della misura esigua della retta significativamente inferiore a quella prevista dal Ministero dell’Istruzione, ponendosi in difformità rispetto agli indirizzi del giudice di legittimità. E’ stato, infatti, evidenziato che, l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali, deve essere compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa dell’Unione Europea, solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica ossia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.
Il ricorso del Comune è stato, pertanto, accolto con rinvio alla CTR, in altra composizione, che dovrà verificare i presupposti indicati per l’esenzione.
Corso on-line in diretta
La rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e nei luoghi della cultura
Come accedere al nuovo bando PNRR
a cura di Gianfranco De Gregorio
venerdì 1° luglio 2022 ore 10.00 – 11.30
Il nuovo bando finanzia proposte progettuali derivanti da “luoghi della cultura” come definiti dal Codice dei beni culturali (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Il contributo è del 100% e può arrivare fino a 500mila euro nella stragrande maggioranza dei casi oppure fino 2,5 milioni per progetti più grandi e copre tutti i costi per interventi volti ad abbattere ogni forma di barriera alla fruizione dei beni o dei loro contenuti (da quelli fisici a quelli sensoriali).
Vi rientrano, ad esempio, gli interventi per la segnaletica, l’accessibilità, i servizi e la sicurezza, ma anche interventi per l’accessibilità virtuale dall’esterno (sito web, strumenti dedicati a utenti con ridotte capacità sensoriali) e investimenti in strumenti che consentano una fruizione ampliata (quali sistemi audio per non vedenti, video in lingua dei segni, avvisi luminosi, rete Wi-Fi, dispositivi di supporto/ausili per il superamento di specifiche disabilità, audio guide, ecc. Sono inoltre finanziabili interventi di formazione all’accoglienza per il personale della struttura e progetti di valorizzazione dell’accessibilità al patrimonio culturale, inclusi pubblicazioni, eventi ed esposizioni.
Per la candidatura al bando è richiesto un livello di progettualità discretamente complesso, che include un piano di gestione il cui costo è rendicontabile sull’iniziativa.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 12 agosto 2022.
Il corso illustra i requisiti e le modalità di accesso al bando, analizzandone criticità e punti di specifica attenzione.
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