Revisori, decide il consiglio

ItaliaOggi
3 Novembre 2021
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di Vincenzo Giannotti

Un parere del Viminale: l’estrazione a sorte non modifica le competenze dei comuni
Sulle eventuali inadempienze e sui conflitti con l’ente
Anche se la scelta dei revisori degli enti locali avviene per estrazione a sorte, questa modalità lascia immutata la normativa sul rapporto tra ente locale e revisori dei conti, con la conseguenza che spetta, al solo Consiglio comunale, valutare eventuali inadempienze dei revisori e dirimere anche i rapporti conflittuali e di collaborazione con l’ente locale. La normativa (art.235,comma2, del Tuel) prevede, infatti, che eventuali inadempienze dei revisori possano essere valutate dal Consiglio comunale anche ai fini di una revoca dell’incarico a suo tempo conferito. Sono queste le indicazioni contenute nel parere del Viminale del 22 ottobre 2021. La domanda Un sindaco ha chiesto un parere, ai tecnici del ministero dell’interno, in merito alla possibile soluzione al rapporto conflittuale venutosi a creare con l’organo di revisione contabile. Nel caso di specie, infatti, a dire del primo cittadino, il collegio dei revisori dei conti, nominato a seguito di estrazione a sorte dall’apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell’esercizio delle sue funzioni, un comportamento, a suo dire, di vero e proprio ostacolo all’attività dell’amministrazione comunale. La risposta del Viminale Un primo problema, che è stato chiarito dai tecnici ministeriali, riguarda il rapporto tra normativa sopravvenuta, sulla nomina per estrazione dei revisori dei conti (art.16, comma 25, del d.l. n.138/2011), e competenza a dirimere eventuali rapporti conflittuali tra ente e revisori. A tal fine è stato stigmatizzato che, non essendo stata modificata alcuna norma del Testo unico degli enti locali sulla competenza tra ente locale e revisori dei conti, eventuali situazioni conflittuali pertanto erano e restano intestati sempre in capo all’Organo consiliare che li ha pur sempre formalmente nominati. La normativa di riferimento è quella disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti, afferenti l’organo di revisione economico-finanziario, contenuta agli artt. 234 e seguenti del Tuel. Nel caso di specie è possibile, pertanto, fare riferimento alle disposizioni contenute all’art.235, comma 2, del Tuel, secondo cui è ammessa la revoca dei revisori dei conti solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e, comunque, non inferiore ai venti giorni, a decorrere dalla data di trasmissione della proposta approvata dall’organo esecutivo (art. 239, comma 1, lettera d) del Tuel. Fermo restando, quindi, che eventuali affermazioni sull’inadempienza dell’organo di revisione debbano essere puntualmente dimostrate dall’ente locale, i tecnici del Viminale precisano, inoltre, come non sussista un rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e organo di revisione economico-finanziaria. A prescindere, quindi, dalle soluzioni adottate in merito dall’ente locale, il Ministero ha, in ogni caso, proceduto alla puntuale verifica dei requisiti e autocertificazione presentate dell’organo di revisione, e ha, inoltre, formalmente interessato della questione i Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, cui i membri del collegio sono iscritti, affinché sensibilizzino questi ultimi ad una maggiore collaborazione istituzionale con l’ente locale.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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