di Francesco Cuzzola
La revoca della convenzione fra un’associazione sportiva dilettantistica e il Comune e riguardante la gestione dell’impianto sportivo comunale, rivestendo natura di provvedimento amministrativo, non può essere adottata dalla giunta comunale ma rientra fra le competenze dei dirigenti dell’Ente locale: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro (Sez. II), nella sentenza 1° luglio 2024, n. 1055.
I giudici, in particolare, hanno evidenziato la violazione quindi del riparto di competenze fra gli organi di governo locale e quelli burocratici tratteggiato dal legislatore nell’art. 107 del TUEL (d.lgs. 267/2000), che assegna ai dirigenti l’adozione dei provvedimenti amministrativi.
Nell’occasione è stato ulteriormente evidenziato che la revoca è esercitabile a fronte del sopraggiungere di motivi di pubblico interesse ovvero della rivalutazione dell’interesse pubblico originariamente scrutinato; nel caso specifico, invece, la revoca era stata motivata sulla carenza di documentazione comprovante l’entità patrimoniale dei lavori eseguiti dal gestore dell’impianto e, quindi, sulla base di un preteso inadempimento del gestore rispetto agli obblighi nascenti dalla convenzione.
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