Riaccertamento dei residui e accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali

27 Marzo 2023
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Il riaccertamento ordinario dei residui rappresenta uno snodo, oltre che obbligatorio, fondamentale per la veridicità del risultato di amministrazione. Anche l’accantonamento previsto dal legislatore per il fondo garanzia dei debiti commerciali è obbligatorio con conseguente ripercussioni sul risultato di amministrazione in assenza della sua valorizzazione. Con queste indicazioni la Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.48/2023) ha imposto all’ente locale il corretto ricalcolo delle citate grandezze economiche.
Corretto riaccertamento ordinario dei residui

Dall’incrocio dei dati contabili con quelli del SIOPE è emerso un disallineamento tra i valori indicati nei residui da parte di un ente locale per accertamento IMU e le riscossioni ricevute. L’ente locale ha giustificato il citato disallineamento, da un errore di imputazione degli incassi confluiti nell’IMU ordinaria piuttosto che l’IMU per attività di accertamento, causando un apparente aumento dell’accertamento dell’IMU riscossa da attività ordinaria di gestione. In altri termini, non risulterebbero movimentati gli accertamenti e di conseguenza i capitoli, dedicati alle entrate derivanti da attività di verifica e controllo, con la conseguenza della conservazione a residui in assenza dei titoli per il loro mantenimento. Pertanto, risultano confluiti nel risultato di amministrazione residui attivi che non avevano titolo ad essere mantenuti nelle scritture contabili, con conseguente occultamento di un disavanzo ulteriore rispetto a quello emerso.

Il Collegio contabile ha stigmatizzato come, l’attività di riaccertamento dei residui costituisca, da ultimo, un adempimento obbligatorio per legge (art. 228, co.3, del D. Lgs. n. 267/2000). Esso è caratterizzato da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario e coinvolge tutti i dirigenti/responsabili di servizio i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio. Posta la stretta correlazione tra residui e risultato di amministrazione, ne consegue che l’improprio mantenimento di residui attivi nelle scritture contabili influisce negativamente su quest’ultimo, che risulta essere falsato.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Nonostante le disposizioni legislative (art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018) l’ente non ha proceduto all’accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il calcolo avrebbe dovuto essere il seguente: Spese per acquisto di beni e servizi (Macro aggregato 1-03) al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (macro aggregato 1,03) ottenendo la somma da assoggettare ad accantonamento fino ad un massimo del 5%. Anche in questo caso il risultato di amministrazione risente di tale mancato accantonamento.
Per il Collegio contabile, l’ente dovrà procedere all’effettuazione del corretto accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali e adottando al contempo ogni misura necessaria al fine di garantire il rispetto dei termini normativamente previsti per i pagamenti.

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