Riaccertamento residui attivi nel conto del bilancio e nello stato patrimoniale

14 Marzo 2024
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In queste settimane gli uffici stanno procedendo al riaccertamento ordinario dei residui, nonché all’elaborazione del rendiconto. Vediamo quando si può procedere allo stralcio e le differenze di comportamento tra il conto del bilancio (si veda la delibera 144/2023 della sezione Marche della Corte dei conti) e lo stato patrimoniale.

CONSULTA LA TABELLA

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, vanno allegati al rendiconto:
l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo [lettera m) del citato comma 4];
l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione [lettera n) del citato comma 4].
Inoltre, nella relazione della Giunta al rendiconto devono essere illustrate le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al citato comma 4, lettera n), dello stesso art. 11.
Per comodità del lettore si riportano le indicazioni della sezione marchigiana della Corte dei conti nella delibera 144/2023 riguardo allo stralcio dei residui attivi dal conto del bilancio:
per crediti di anzianità inferiore a tre anni: si presume che il credito sia ancora esigibile e pertanto l’ente locale deve bene motivare l’eventuale stralcio dal conto del bilancio;
per crediti con anzianità compresa tra tre e cinque anni: non vi è presunzione né di esigibilità, né di inesigibilità  l’ente locale deve motivare compiutamente sia in caso di stralcio dal conto del bilancio, sia in caso di mantenimento nel conto del bilancio stesso;
per crediti con anzianità superiore a cinque anni: si presume che il credito non sia più esigibile e pertanto l’ente locale deve bene motivare l’eventuale mantenimento nel conto del bilancio.

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