Riconciliazione debiti/crediti tra Comune e partecipate: il warning della Corte dei conti

L’adempimento obbligatorio -di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri anche gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate risponde ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata

Enzo Cuzzola 4 Aprile 2025
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Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 44/2025/PRSE, depositata il 26 marzo 2025, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, come integrato dal d.lgs. n. 126/2014, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, tra l’altro, contenere:
–          l’elenco degli enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
–          l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
–          gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (adempimento, quest’ultimo, originariamente previsto dall’art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012 per i soli enti locali e successivamente esteso a tutti gli enti territoriali dalla norma in esame).

Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (di cui è necessario fornire la motivazione), l’Ente deve assumere senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Il disposto di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 afferisce ai rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune: ed infatti, l’attendibilità delle risultanze contabili dell’Ente è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.
La normativa in esame risulta funzionale all’obbligo per gli enti locali di adottare con i propri enti ed organismi partecipati/controllati comuni schemi sia di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio) che di bilancio consolidato; trattasi, nello specifico, di adempimento essenziale ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l’effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 4/SEZAUT/2015/INPR).

L’obbligo informativo si innesta, quindi, nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal d.l. n. 174/2012 e dal d.lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Come precisato al punto 2 dell’allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio, gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (c.d. “gruppo amministrazione pubblica”).

I giudici lucani hanno richiamato, al riguardo, la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018 della Sezione delle Autonomie, in cui è precisato che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori è “ … un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto – rientrando nella responsabilità dell’organo esecutivo dell’Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate …”.
La giurisprudenza contabile ha avuto, inoltre, modo di precisare che “Al fine di evitare che sia minato l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, oltre che quello del singolo ente territoriale che vi partecipa, … è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci dovendo la dimensione finanziaria essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di “regole di bilancio numeriche” solide, specifiche e coerenti con il settore allargato, previste quali requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri dalla direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 attuata dall’Italia con il D Lgs. 4 marzo 2014, n. 54. Si esorta pertanto l’ente affinché, nel settore della finanza pubblica allargata, le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici siano rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte costituzionale, sentenza n. 252 del 2015, punto 3.3 del Considerato in diritto) sottolineandosi, a tal fine, l’importanza oltre che della riconciliazione delle reciproche partite creditorie e debitorie dell’ente e dei propri organismi partecipati anche della doppia asseverazione delle stesse da parte dei rispettivi organi di revisione, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati” (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 77/2023/PRSP).
In proposito, di recente è stato, altresì, ribadito che “La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate. L’illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell’ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si inscrive nell’ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 in quanto funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie ed è pertanto fattore non derogabile nell’ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche” (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 41/2024/PRSE).

In definitiva, l’adempimento obbligatorio – sancito dall’articolo 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014 – di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri anche gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate risponde ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (Corte Costituzionale, sent. n. 239/2012). La discrasia contabile rischia, in progressione, di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di alterare gli equilibri finanziari dell’ente locale.
È utile sottolineare, infatti, che la norma “si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci della singola partecipata e dell’ente socio. L’obiettivo, pertanto, è quello di “offrire” dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 479/2013/PAR; cfr. sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 9/2024/PRSE).

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