Riconoscimento contributi economici ad Enti del terzo settore

13 Luglio 2020
Modifica zoom
100%
ANCI, attraverso il suo servizio di consulenza, ha risposto al seguente quesito posto da un Comune.
In relazione alla concessione dei contributi economici agli Enti del terzo settore spesso ci si chiede se è possibile riconoscere un contributo economico ad una Associazione che in accordo con il Comune organizza un’iniziativa sociale finalizzato a sostenere i costi, anche se l’Associazione ha un bilancio positivo e una disponibilità sul suo conto corrente di somme sufficienti ad organizzare tale iniziativa. Se il proponente dell’iniziativa è il Comune o l’Associazione cambia qualcosa? È necessaria una convenzione oppure no?

Risposta:

L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 267/00 (TUEL) prevede che “il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.

L’art. 13 aggiunge che “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Per “funzioni del Comune”, pertanto, si intende l’insieme delle potestà pubbliche conferite all’Ente per il perseguimento degli interessi pubblici di cui è titolare.

L’Amministrazione comunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, solidarietà e cooperazione nonché degli altri principi eventualmente fissati nel proprio statuto, può favorire e sostenere attività ed iniziative di Enti, organismi, associazioni, nonché di singoli cittadini, dirette allo sviluppo civile, economico, sociale e culturale, al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi presenti nel suo territorio e alla tutela e recupero dell’ambiente.

Nell’ambito delle iniziative ritenute valide sotto il profilo dell’interesse pubblico, l’Amministrazione comunale può intervenire in maniera occasionale o continuativa e con entità variabili per supportare l’onere totale o parziale di tali iniziative.

In proposito, è opportuno evidenziare che la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura effettuata da parte del Comune nell’esercizio della sua autonomia, a favore di soggetti diversi, deve assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa ai fini dell’ottimale impiego delle risorse destinate al conseguimento delle utilità sociali.

L’art. 12 della legge n. 241/90 prevede, al comma 1, che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi” ed al comma 2 aggiunge che “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Il Comune, pertanto, nell’ambito dell’autonomia normativa riconosciutagli dall’art. 3, comma 4, e dall’art. 7 del Tuel e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, dovrà dotarsi di un apposito regolamento per disciplinare la concessione di contributi, sussidi o benefici economici ad associazioni, enti ovvero altri organismi privati.

In tale regolamento potranno essere indicati, a titolo meramente esemplificativo:

– le finalità dei contributi; – i requisiti per la partecipazione alle sovvenzioni; – le tipologie di intervento ammesse a contributo; – le modalità di presentazione delle domande; – la competenza per l’istruttoria delle domande; – le modalità ed i tempi per la concessione dei contributi;

– il collegamento con piani, programmi, progetti dell’Amministrazione approvati contestualmente al bilancio di previsione.

Attraverso il regolamento, pertanto, dovranno essere stabilite le procedure, agili ed efficaci, correlate agli indirizzi generali espressi con gli atti fondamentali del Consiglio, cui spetta, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del Tuel, la competenza all’adozione del regolamento stesso.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare:

  • gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  • gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della Legge n. 241/1990, di importo superiore a mille euro (condizione legale di efficacia).

Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare quanto previsto nel Regolamento dell’Ente per l’erogazione dei contributi in ordine ai criteri di ammissibilità dell’iniziativa, al possesso dei requisiti da parte dell’Associazione coinvolta ed alle modalità per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui il contributo avesse i requisiti previsti per la concessione, sarà necessario un atto del Dirigente/Responsabile del servizio competente per procedere all’erogazione, atto da pubblicare sul sito internet nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, specificando: – nome dell’Associazione e rispettivi dati fiscali, – importo del vantaggio economico corrisposto, – norma o titolo a base dell’attribuzione, – ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento – amministrativo, – modalità seguita per l’individuazione del beneficiario, – link al progetto selezionato, – link al curriculum vitae del soggetto incaricato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento