Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere obbligatoriamente trasmesso alla Procura della Corte dei conti, entro 10 giorni dall’approvazione del Consiglio comunale. Si tratta di un adempimento previsto in modo espresso dalla legge 289/2002. Con queste indicazioni la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n. 278/2024) ha censurato il comportamento di un ente locale che non ha dimostrato la data di invio alla Procura.
Il fatto
In sede di istruttoria il magistrato contabile, in ragione della relazione del revisore dei conti che aveva evidenziato il riconoscimento da parte del Consiglio comunale di alcuni debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, ha chiesto all’ente il documento di trasmissione dei citati debiti fuori bilancio alla Procura della Corte dei conti.
La risposta dell’ente
l’Ente ha segnalato che per buona parte dell’anno 2022 nel Comune è risultata vacante la figura del responsabile dei servizi finanziari e che tale funzione è stata ricoperta, ad interim, dal Segretario Comunale, che alla data della presente lettera di riscontro non ricopre più il ruolo di Segretario presso questo Ente. In riferimento, pertanto, alla richiesta se la comunicazione della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sia stata trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, agli uffici non risulta evidenza che tale trasmissione sia stata effettuata e per tale motivo si è già comunicato ai competenti uffici di espletare il richiesto invio a stretto giro.
Le indicazioni del Collegio contabile
In ragione della mancata evidenza della citata trasmissione, il Collegio contabile ha ordinato all’ente di trasmettere entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione l’attestazione della trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio. Ricorda il Collegio contabile come, l’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 dispone che “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento