È inammissibile il ricorso proposto da consiglieri comunali di minoranza avverso la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale triennio 2011-2013, nel caso in cui siano state sollevate doglianze che non incidono sui diritti di partecipazione del consigliere comunale ma sono afferenti a profili formali ovvero alla legalità obiettiva delle delibere consiliari: incompetenza della giunta comunale ad adottare il piano triennale 2009-2011 del fabbisogno del personale e mancata allegazione dello stesso al bilancio di previsione 2011 (pur non essendo richiesto espressamente dalla legge); mancata predisposizione di piano annuale delle opere pubbliche separato rispetto al piano triennale dei lavori pubblici approvato dalla giunta comunale, ritenuta incompetente; mancata predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013; mancata apposizione dei pareri di regolarità contabile a diverse delibere allegate al bilancio di previsione 2011 ed invece ritenuti necessari dai ricorrenti ex art.49 d.lgs. n. 267/2000, illegittimità del parere rilasciato dal Collegio dei revisori. Ne deriva sotto tutti i profili evidenziati il difetto di legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali nei limiti evidenziati.
Ricorso giurisdizionale Delibera di approvazione del bilancio di previsione Motivi di censura Mancanza di alcuni allegati Consiglieri comunali Legittimazione al ricorso Non sussiste
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