Ricostruzione importo fondo cassa vincolata

29 Gennaio 2024
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La delibera n. 17/2023 della sezione Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che per quanto riguarda le entrate vincolate per competenza e destinate al finanziamento di una generale categoria di spesa, a seguito dell’approvazione degli strumenti di programmazione dell’ente (bilancio di previsione, programma triennale delle opere pubbliche, piano esecutivo di gestione, PIAO, ecc.) che indicano puntualmente gli interventi finanziati con le entrate in esame, le entrate stesse vengono assoggettate anche a vincolo di cassa.
Può essere dunque utile verificare il fondo di cassa vincolata al 31/12/2022 (ultimo rendiconto approvato), secondo le indicazioni della citata delibera n. 17/2023, aggiungendo poi le riscossioni ed i pagamenti disposti nel 2023 sulla cassa vincolata, in modo da ricostruire correttamente il fondo cassa vincolata al 31/12/2023.
Per ciascuna delle entrate vincolate per cassa (la quota del 50% delle sanzioni al codice della strada irrogate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e la quota del 100% della quota di rispettiva competenza delle sanzioni al codice della strada irrogate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992, i proventi dei parcheggi a pagamento di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992, l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, i proventi dai permessi di costruire ed i costi di costruzione, nonché le sanzioni edilizie, di cui al DPR n. 380/2001 e la quota del 10% dei proventi da alienazioni di cui all’art. 56-bis, comma 11, del DL n. 69/2013) è necessario procedere pertanto come di seguito indicato, utilizzando i dati al 31/12/2022 in quanto derivanti dall’ultimo rendiconto approvato:
+ Residui passivi per interventi finanziati da entrate vincolate
+ Impegni per interventi finanziati da entrate vincolate confluiti nel fondo pluriennale vincolato
+ Impegni per interventi finanziati da entrate vincolate confluiti nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione
– Residui attivi di entrate vincolate
= Cassa vincolata al 31/12/2022 per la singola entrata vincolata
La somma delle casse vincolate per ciascuna singola entrata in esame al 31/12/2022, calcolata come sopra, rappresenta il fondo cassa vincolata totale al 31/12/2022.
Ricostruita la cassa vincolata al 31/12/2022, è necessario aggiungere le riscossioni effettuate nel 2023 per ciascuna singola entrata vincolata per cassa e togliere i pagamenti disposti nel 2023 per gli interventi finanziati da tale entrata.
In tal modo viene ricostruito il fondo cassa vincolata totale al 31/12/2023.
Si deve ricordare come il paragrafo 10.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) disponga che nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non è vincolato per cassa, in quanto la spesa non è effettuata a valere sugli incassi vincolati. Di conseguenza, la reversale per l’entrata correlata riscossa successivamente al correlato pagamento non è vincolata per cassa, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa, e tali entrate devono ritenersi libere da vincoli.
Per allineare il conto vincolato al 31/12/2023 presso il tesoriere al fondo cassa vincolato come sopra calcolato, si deve utilizzare quanto suggerito da Arconet con la risposta alla FAQ n. 34 del 22/11/2019:
se un ente locale deve INCREMENTARE l’ammontare delle risorse vincolate risultanti presso la tesoreria, deve effettuare le seguenti registrazioni nella propria contabilità finanziaria:
– impegna ed emette un mandato, di importo pari a quello dell’incremento necessario della cassa vincolata, indicando il conto finanziario U.7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. Il mandato di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e non presenta l’indicazione di utilizzo di entrata vincolata di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al successivo punto 2);
accerta ed emette una reversale, di importo pari alla spesa di cui al punto 1), indicando il conto finanziario E.9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso presenta l’indicazione di fondo vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, trattandosi di incasso di entrate a destinazione vincolata;
se un ente locale deve RIDURRE l’ammontare delle risorse vincolate risultanti presso la tesoreria rispetto a quelle esistenti in quanto di importo superiore a quello previsto dal rispetto degli articoli 180 e 195 del TUEL (liberando risorse), deve effettuare le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:
– impegna ed emette un mandato, di importo pari a quello dell’incremento della cassa libera, indicando il conto finanziario U.7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. Il mandato è versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione utilizzo di entrata vincolata di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, trattandosi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto 4);
accerta ed emette una reversale, di importo pari alla spesa di cui al punto 3), indicando il conto finanziario E.9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. La reversale non presenta l’indicazione di entrata vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.
In ogni caso, l’importo della cassa vincolata al 31/12/2023 dovrà essere formalizzato con determinazione del responsabile economico-finanziario ai sensi del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011). Anche se il citato paragrafo 10.6 richiede la determinazione della cassa vincolata solamente al 1° gennaio 2015, come indicato anche dalla deliberazione n. 155/2023 della sezione marchigiana della Corte dei conti tale determinazione va formalizzata ogni anno “allo scopo di facilitare le operazioni del tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulterebbe alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 TUEL”.

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