Riduzione del canone di affitto di immobile comunale per crisi economica

27 Marzo 2024
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La possibilità di un ente locale di poter ridurre il canone di locazione “di diritto privato” a fronte di situazioni eccezionali e straordinarie e come tali non facilmente immaginabili in sede programmatoria da parte dell’impresa, è condizionata alla disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata, con salvaguardia degli equilibri di bilancio presenti e prospettici. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n. 17/2024) in risposta al dubbio di un ente locale.

La vicenda

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile accettare la proposta di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione, in ragione di criticità economiche del conduttore. Infatti, l’ente locale ha ricevuto specifica richiesta dal conduttore di tale riduzione, a fronte del carico fiscale, dell’alta inflazione e del conseguente aumento dei tassi di interesse, della riduzione della domanda e del costante aumento dei costi energetici che rappresentano i principali ostacoli dell’attività di impresa per il presente e per l’immediato futuro, senza dimenticare che il tessuto economico risulta già segnato da due anni difficili a causa dell’emergenza sanitaria.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i magistrati contabili il perimetro della richiesta riguarda, nel caso di specie, la possibile applicabilità, dell’art. 1, c. 1-bis della L. n. 241/1990 il quale prevede che “La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”. La risposta, rispetto al quesito specifico indicato dal Sindaco, non potrà che essere resa in termini generali ed astratti e facendo solo riferimento alla possibilità di “utilizzare”, per la possibile soluzione della questione, la “capacità di diritto privato”. Quesiti identici erano stati posti dagli enti locali in occasione della crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, mentre nel caso di specie l’ente ha chiesto una possibile riduzione del canone di locazione, in ragione della capacità giuridica “comune” dell’Ente quale soggetto di diritto, di ritenere conto delle ragioni prospettate dal conduttore. Ad avviso del Collegio contabile, tuttavia, una eventuale decisione che potrà essere accordata dall’ente locale non potrà che essere focalizzata, in via prevalente sull’equilibrio di bilancio attuale e prospettico, ossia se l’eventuale decisione di riduzione del canone abbia o meno un impatto sugli equilibri di bilancio dell’ente, fermo restando che l’ente non potrà mai assumere rischi impropri. Pertanto, in risposta all’ente locale è possibile stabilire il seguente principio di diritto:
“la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall’art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità; in tale quadro il comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale – la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata”.

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