Riforma della riscossione approvata in via definitiva

10 Luglio 2024
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Premessa

Il 3 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo avente ad oggetto «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione». Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Si tratta del decimo decreto della riforma fiscale (legge 111/2023), per il quale si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità più rilevanti si segnala l’intervento sullo smaltimento del magazzino dei ruoli (con il discarico automatico in cinque anni), l’ingresso dei privati nel recupero delle quote discaricate e l’intervento sulle rateizzazioni.

Discarico automatico dei ruoli in cinque anni

Sullo smaltimento del magazzino dei ruoli, attualmente di 1.207 miliardi di euro, si prevede a regime (dal 2025) il discarico automatico dei ruoli in cinque anni, con alcune deroghe (in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, quando sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi, ovvero se sono intervenute dilazioni o in caso di applicazione di istituti agevolativi). È prevista inoltre la comunicazione di discarico «anticipato», nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) rileva la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, l’assenza di beni aggredibili nonché la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimenti ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite. Per il pregresso, cioè per i ruoli affidati ad Ader dal 2000 al 2024, si prevede la costituzione di un’apposita Commissione tecnica (composta da rappresentanti del Mef, Ragioneria generale, Corte dei Conti ed enti territoriali) che individui possibili soluzioni legislative.

Soggetti riscossori

La riforma della riscossione prevede, inoltre, che dopo il discarico dei carichi affidati all’Ader l’ente impositore può comunque procedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto, oppure affidarlo a soggetti qualificati mediante gara ovvero riaffidarlo ad Ader mediante adesione alle condizioni del servizio. La versione definitiva del decreto individua i soggetti qualificati nelle società iscritte all’albo ministeriale di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 e in altri soggetti abilitati (società miste, società in house, soggetti Ue). La riscossione coattiva delle somme affidate ai soggetti qualificati deve essere effettuata secondo le procedure di cui al titolo II del Dpr 602/73, per cui il concessionario potrà utilizzare tutti gli strumenti oggi a disposizione dell’Ader per procedere al recupero delle somme, tra cui le l’iscrizione di fermi amministrativi, le ipoteche, il pignoramento presso terzi, eccetera. Un’altra novità è costituita dalla possibilità di cartolarizzare le cartelle, attraverso la cessione a titolo oneroso (pro-soluto) a soggetti privati individuati con procedura di gara ad evidenzia pubblica con il supporto di soggetti titolati alla riscossione.

Rateizzazione

In ordine all’intervento sulla rateizzazione, il decreto prevede un meccanismo progressivo per ampliare il numero delle rate in cui è possibile pagare le cartelle. La dilazione ordinaria (ora fino a un massimo di 72 rate) è destinata ad allungarsi – per chi dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per importi inferiori a 120.000 euro – a 84 rate per il biennio 2025-2026, per poi salire a 96 rate nel biennio 2027-2028 e a 108 rate nel biennio dal 2029 in poi. Per chi documenta la temporanea situazione di difficoltà, in caso di importi superiori a 120.000 euro, è prevista una dilazione in 120 rate (ossia dieci anni), mentre per importi inferiori a 120.000 euro è prevista una dilazione da 85 a 120 rate per le richieste presentate nel 2025-206, per poi salire a 97-120 rate per le richieste presentate nel 2027-2028 e a 109-120 rate per le richieste presentate dal 2029 in poi.
Tra le altre novità inserite nel testo definitivo del decreto, si segnala l’ampliamento dei casi di ammissibilità dell’impugnazione diretta della cartella non notificata (procedure previste dal codice della crisi, operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e nell’ambito della cessione d’azienda) e una specifica disposizione sulla resa del conto giudiziale da parte dei soggetti che maneggiano denaro pubblico o altri valori (tra cui le società che effettuano attività di accertamento e riscossione delle entrate locali).

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