Dopo aver accertato il Collegio contabile siciliano (deliberazione n.134/2019), tra le varie criticità, una consistente mole di debito fuori bilancio e una bassa riscossione delle entrate, ha imposto all’ente locale di attivare le misure correttive entro sessanta giorni con conseguente blocco della spesa ai sensi dell’art.188, comma 1-quater, del d.lgs. n.267/00.
Debiti fuori bilancio
Il magistrato istruttore ha potuto verificare come l’ente, nel periodo 2014-2017, abbia proceduto al riconoscimento di rilevanti debiti fuori bilancio mentre altrettanto consistente risultano i debiti ancora da riconoscere. L’ente ha evidenziato che l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio da riconoscere sia pari a circa 7 Milioni di euro che trovano copertura sulle annualità del piano di riequilibrio presentato alla Corte in attesa della sua approvazione. Ritiene l’ente che proprio grazie al ricorso al piano di riequilibrio il fondo di rotazione richiesto possa finanziare i citati debiti fuori bilancio senza necessità di effettuare una negoziazione con i fornitori che hanno già accettato di ricevere il dovuto una volta acquisita detta disponibilità finanziaria. In merito alla richiesta dello stato dei pagamenti, il responsabile finanziario ha chiarito che alcuni creditori hanno accettato il differimento al momento dell’erogazione del fondo di rotazione precisato e che prossimamente verrà richiesta l’erogazione del 50% delle somme a valere su tale Fondo per avviare i pagamenti.
Rileva il Collegio contabile come da precedenti deliberazioni della Sezione fosse stato stigmatizzato il reiterato e patologico ricorso ai debiti fuori bilancio, sintomatico di un consolidarsi di una grave situazione finanziaria, che ha pregiudicato pesantemente gli equilibri di bilancio e l’effettiva governabilità dei conti, in palese violazione dei più elementari principi contabili e delle disposizioni degli artt. 193 e segg. del TUEL.
Nel caso di specie, il reiterarsi e le dimensioni quantitative di tale grave fenomeno patologico impongono l’applicazione delle restrizioni previste dall’art. 188, comma 1 quater, del TUEL, ossia il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, condizioni che il Comune è tenuto a rispettare e su cui l’Organo di revisione deve attentamente vigilare.
Bassa capacità di riscossione
Altra importante criticità evidenziata dal magistrato istruttore in sede di verifica è rappresentata dalla bassa percentuale di riscossione dei residui attivi in particolar modo di quelli relativi ai tributi Tarsu/Tari. Secondo il Collegio contabile tale criticità produce ovvi riflessi negativi sui tempi di pagamento da parte dell’Ente (pari a 141 giorni certificati dall’ente).
Secondo il Collegio contabile l’ente è obbligato ad una puntuale analisi dello stock di residui attivi a cominciare da quelli datati, sul cui mantenimento in bilancio va verificata con rigore la sussistenza dei presupposti in applicazione dei principi della contabilità armonizzata. Ricorda il Collegio contabile come la perdurante contabilizzazione, quali crediti in scadenza nell’esercizio, di poste attive, verosimilmente in buona parte insussistenti, contribuisce alla progressiva erosione di liquidità, ingenerando strutturali squilibri di cassa, determinando un risultato di amministrazione non affidabile. Secondo i giudici contabili, pertanto, l’Amministrazione è obbligata ad una puntuale attuazione delle previsioni di cui al punto 9.1 del principio contabile 4.2, secondo cui:
“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”.
Precisato quanto sopra, il Collegio contabile invita l’Organo di revisione a vigilare sulle motivazioni del mantenimento di uno stock così rilevante di residui attivi nel conto del bilancio, anche attraverso controlli a campione su quelli più risalenti, onde analizzare la correttezza dei saldi del risultato di amministrazione e delle valutazioni sin qui operate in sede di verifica e monitoraggio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento