Rimborso delle spese elettorali ai Comuni

16 Dicembre 2022
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​​​​​Il Tar del Piemonte si è espresso in relazione alla disponibilità finanziaria relativa alle spese elettorali, sottolineando che ,la determinazione del budget di ciascun comune “deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.”

Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato.

Vedi Tar Piemonte, sez. II, 9 dicembre 2022, n.1098

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