Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato.
Rimborso delle spese elettorali ai Comuni
Il Tar del Piemonte si è espresso in relazione alla disponibilità finanziaria relativa alle spese elettorali, sottolineando che ,la determinazione del budget di ciascun comune “deve precedere lo svolgimento delle elezioni.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento