Rimborso delle spese legali agli amministratori non sono debiti fuori bilancio

In presenza di un rimborso delle spese legali agli amministratori disposte dal giudice contabile in caso di assoluzione, si è posto il problema se le stesse vadano o meno classificate come debiti fuori bilancio, anche a fronte delle indicazioni a suo tempo fornite dal Collegio contabile laziale…

16 Aprile 2018
Modifica zoom
100%
In presenza di un rimborso delle spese legali agli amministratori disposte dal giudice contabile in caso di assoluzione, si è posto il problema se le stesse vadano o meno classificate come debiti fuori bilancio, anche a fronte delle indicazioni a suo tempo fornite dal Collegio contabile laziale (deliberazione n. 110/2015).

La posizione dei giudici contabili laziali

In caso di rimborso delle spese legali a seguito di sentenza esecutiva, il Collegio contabile laziale ha avuto modo di precisare che nell’ipotesi in cui nell’anno di competenza finanziaria non sia stata attivata la procedura di spesa ordinaria (anche mediante variazione di bilancio), l’unico modo di ricondurre il debito nella contabilità dell’ente (con effetto vincolante per l’amministrazione) è avviare nei casi eccezionali ivi tipicamente indicati la procedura del riconoscimento di debito, ex art. 194 TUEL. La procedura per il riconoscimento di debiti fuori bilancio è, infatti, lo strumento giuridico per riportare un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente, all’interno della sfera patrimoniale dell’ente, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell’adempimento. Il procedimento mira, da un lato, a consentire al Consiglio di vagliare la legittimità del titolo medesimo (in termini di “pertinenza”, cioè inerenza alle competenze di legge attribuite all’ente, e di “continenza”, vale a dire, di esercizio delle stesse in modo conforme all’ordinamento) e di reperimento dei mezzi di copertura finanziaria (procedura ex art. 194 T.U.E.L.).
Pertanto, qualora la sentenza di assoluzione sia diventata esecutiva, mentre la richiesta del rimborso da parte dell’amministratore assolto sia pervenuta nell’esercizio successivo, secondo il giudici contabili laziali si rientra nella procedura del debito fuori bilancio.

La diversa posizione della Corte umbra

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria (deliberazione 19/03/2018 n.44) non condivide le conclusioni dei colleghi laziali, secondo cui il rimborso delle spese legali agli amministratori assolti possa avvenire anche in base alle disposizioni dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL per le seguenti ragioni:

  • i debiti riconoscibili in base alla precitata lettera a) sono solo quelli che derivano dalle “sentenze esecutive”, rese in processi in cui il Comune è parte processuale, mentre l’obbligo del Comune di rimborsare le spese legali ai propri amministratori, assolti in un giudizio di responsabilità erariale, scaturisce da sentenze rese in processi in cui il Comune stesso non è parte;
  • Tale obbligo, invero, si attualizza con la richiesta di rimborso avanzata dall’amministratore e trova la sua fonte nella legge, che – a sua volta – presuppone una sentenza favorevole all’amministratore medesimo;
  • D’altra parte, secondo il Collegio contabile umbro, prima della richiesta dell’amministratore assolto, l’obbligazione giuridica ex art. 183 TUEL neanche sorge, in quanto condizionata alla sola pronuncia assolutoria, alla quale correlare l’impegno contabile, ex art. 191 TUEL;
  • Nel caso del rimborso delle spese legali, pertanto, l’obbligazione giuridica si forma regolarmente, in base alle statuizioni della sentenza di assoluzione e si perfeziona con la richiesta di rimborso da parte dell’interessato, da cui ne discende l’impegno contabile ex art. 191 TUEL.

Sulla legittimità di una richiesta di rimborso maggiore

Altro problema affrontato dai giudici contabili umbri, riguarda la possibilità da parte degli amministratori che abbiano sostenuto spese maggiori rispetto a quelle indicate nella sentenza di assoluzione, di poterle richiedere all’ente. Pur non potendo intervenire in sede di parere, in quanto materia sottratta alla possibilità della Corte di interpretare le motivazioni del rimborso disposte da altro giudice, tuttavia, evidenzia il Collegio contabile come, l’ambito della portata della sentenza e consistenza (ovvero la possibile riferibilità del diritto stesso anche ad un importo maggiore, rispetto a quello liquidato dal medesimo giudice), va cercato nelle valutazioni proprie del giudicante, in relazione alle disposizioni che lo hanno indotto ad affermare tale diritto. In questo caso appare evidente come gli amministratori, che dovessero giudicare incongruo l’importo, avrebbero sempre la possibilità di adire, prima della esecutività della sentenza, i giudici contabili di Appello al fine di vedersi riconoscere, in presenza dei relativi presupposti, le maggiori spese da loro sopportate, senza possibilità da parte dell’ente locale di poter giudicare incongrua la quantificazione operata dal giudice contabile.

Conclusioni

Il Collegio contabile umbro, conclude osservando come la posizione espressa dai giudici contabili laziali rappresenti una posizione isolata rispetto alle pronunce di altre Sezioni di controllo, le quali hanno evidenziato come il rimborso delle spese processuali, sostenute dagli amministratori locali, non è riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dal richiamato art. 194 TUEL (ex multis Sezione Veneto deliberazione n.334/2013; Sezione Emilia Romagna deliberazione n.311/2012).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento