Rimborso oneri per interessi sostenuti per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria per sospensione versamento prima rata IMU

4 Ottobre 2013
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Comunicato Ministero dell’Interno 4 ottobre 2013
Rimborso oneri per interessi sostenuti per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria per sospensione versamento prima rata IMU D.L. 54/2013 – Chiarimenti


Si fa seguito al comunicato del 17 settembre 2013, con il quale si informava che dal 30 settembre  al 30 ottobre 2013 alla pagina web: http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html  i comuni possono accedere al sistema telematico per la trasmissione della certificazione riguardante il  rimborso degli oneri per interessi sostenuti per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, di cui al decreto del Ministero dell’interno del 10 settembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 217 del 16 settembre 2013.

Al tale riguardo, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in ordine alla determinazione delle anticipazioni di tesoreria da considerare per la quantificazione del rimborso degli oneri di interessi da indicare nella certificazione in argomento, si ribadisce che la disposizione normativa di cui si discute agisce su due aspetti. Per il primo autorizza, in deroga all’articolo 222, comma 1, del  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la possibilità di una espansione dell’anticipazione di tesoreria anche oltre ai consentiti 3/12, mentre dall’altro lascia indenni da oneri per interessi passivi da anticipazione quei comuni che a motivo delle minori entrate per IMU da abitazione principale sono stati messi in condizione di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria, sopportandone i relativi costi.

Si ritiene, comunque, opportuno riproporre  quanto già indicato nella circolare FL 12/2013 del 17 settembre 2013, a cui si rimanda integralmente.

Al quattordicesimo capoverso della richiamata circolare FL.12/2013 è testualmente indicato: “Relativamente all’importo da inserire nel certificato, come previsto dal decreto legge 54/2013 i  maggiori oneri per interessi in esame sono solo quelli maturati nell’arco temporale compreso in quello massimo dal 16 giugno al 30 settembre 2013, nella misura del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria quantificato per ciascun comune nella tabella denominata nel decreto legge 54/2013 “allegato A”.”.

A maggior chiarimento, nel successivo capoverso della richiamata circolare FL.12/2013 è testualmente indicato: “A tale riguardo, si ritiene, comunque, opportuno chiarire che i richiamati oneri per interessi sono da riferirsi indistintamente a tutte le anticipazioni di tesoreria attivate nel periodo richiamato entro la misura pari a quanto previsto dall’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, limite incrementato, fino al 30 settembre 2013, dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto legge 54/2013, purchè direttamente scaturite dal mancato introito dell’IMU sull’abitazione principale  ”.

Concludendo con un  esempio, si può ipotizzare un comune “X” che presenta, in riferimento alla propria capacità di ricorrere all’anticipazione di tesoreria e alla quantificazione del mancato introito della prima rata IMU, la seguente situazione:

– capacità complessiva di ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2013 di euro 2.000 ( articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35) ;

– quantificazione del mancato gettito IMU prima rata 2013 ( come da Allegato “A” allegata al decreto legge 54/2013) di euro 700.

Nel caso prospettato, il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria è di euro 2.700, mentre il comune dovrà indicare nel certificato, ai fini del rimborso, tutti gli interessi maturati dal 16 giungo al 30 settembre 2013 su tutte, indistintamente tutte ( dentro e fuori i limiti ordinari dettati dal citato articolo 222), le anticipazioni di tesoreria eventualmente effettuate, nello stesso periodo, entro la concorrenza di euro 700; in quanto è evidente che se avesse introitato i 700 euro di prima rata IMU anno 2013, non avrebbe utilizzato alcuna anticipazione di tesoreria entro il medesimo limite di euro 700.

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