Mancato principio di rotazione
Secondo i giudici contabili, anche a voler ammettere l’esternalizzazione del servizio, le disposizioni del codice dei contratti prevedono espressamente il rispetto del principio di rotazione stabilendo che “in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi” (dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016). Nel caso di specie si è in presenza di quattro successivi affidamenti alla medesima società, in aperta violazione delle disposizioni legislative anche del codice dei contratti. Nelle stesse linee guida n.4 dell’ANAC il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico e determina che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale, richiedendo stringenti oneri motivazionali. Ratio della norma è non solo di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, ma anche quella di evitare il consolidarsi di rapporti troppo stretti tra stazione appaltante e operatore economico.
La programmazione delle risorse umane
A dire dei magistrati contabili, il principio di buon andamento presuppone un’attenta programmazione delle fuoriuscite e delle assunzioni di personale al fine di evitare che, per l’erogazione di servizi essenziali che l’ente è tenuto ad espletare, si renda necessario il ricorso a forme di esternalizzazione delle funzioni tipiche, producendo un vulnus nell’organizzazione del personale. In altri termini, si rende necessario valutare una riorganizzazione degli uffici/servizi volta ad impedire che le dimissioni di un’unità di personale lascino sprovvisto l’intero Settore finanziario, privandolo del supporto organizzativo indispensabile per l’espletamento delle funzioni e determinando quella situazione di “vacanza” di posti, addotta a fondamento del successivo conferimento dell’incarico al Sindaco e della collaborazione professionale di un soggetto estraneo, stante la necessità di garantire la continuità del fondamentale servizio finanziario e gli adempimenti propri del servizio medesimo.
Conclusioni
Pertanto, nel caso di specie si è in presenza di una palese illegittimità, anche del reiterato affidamento a soggetti esterni dell’incarico della gestione dei servizi finanziari comunali, con emersione di potenziali profili di responsabilità erariale. Il Collegio contabile, pertanto, ha disposto l’invio alla Procura della Corte dei conti per le azioni ritenute opportune in ragione dell’illegittimità sia del trasferimento di funzioni proprie dell’Ente a soggetti esterni all’amministrazione, sia per la violazione del principio di rotazione per l’acquisizione in economia di servizi mediante affidamento diretto.
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