Rischio danno erariale se la revisione periodica delle partecipate è approvata in ritardo

8 Febbraio 2023
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Le disposizioni legislative prevedono l’obbligo degli enti locali di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale obbligo non viene meno neppure in caso di esito negativo della ricognizione, in quanto anche tale assolvimento deve essere comunicato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente. Precisati gli obblighi dell’ente locale, la Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.32/2023) in ragione del ritardo nell’approvazione da parte del Consiglio comunale, avvenuta oltre la data del 31 dicembre, ha inviato comunicazione alla Procura della Corte dei conti al fine di verificare l’apparato sanzionatorio disposto dal legislatore.

Il fatto

A seguito della ricognizione del piano ordinario annuale di revisione periodica delle partecipate, un ente locale è stato oggetto di verifica degli adempimenti disposti dal legislatore da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. E’, pertanto, emerso che il Consiglio comunale ha approvato il citato piano di revisione in palese ritardo, sia per l’anno 2019 (con approvazione nel mese di giugno 2021) sia per l’anno 2020 (con approvazione nel mese di giugno 2022).

Le disposizioni legislative

Il Collegio contabile ha ricordato come la presentazione della revisione periodica debba essere approvata dal Consiglio comunale ogni anno entro il termine del mese di dicembre. Un eventuale esito negativo della revisione, non esime dall’adempimento l’ente locale dove resta l’obbligo della comunicazione al MEF secondo le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare (art.17 del d.l. 90/2014) e le informazioni devono essere rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti. Secondo la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19/2017) “l’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”.

In merito all’apparato sanzionatorio, l’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP ha stabilito che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.

Conclusioni

In ragione del ritardo nell’approvazione della revisione periodica delle partecipate, nei due anni verificati, la Sezione regionale di controllo ha ravvisato la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

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