L’inerzia al mancato ottemperamento alle richieste del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo può comportare il rischio del reato di omissione di atti di ufficio, estese al responsabile finanziario in caso di mancata comunicazione dei dati di bilancio su cui prelevare il credito dovuto dall’ente locale. Sono queste le indicazioni del TAR per la Sicilia (sentenza n.1033/2021) che, a fronte della continua inerzia dei responsabili di un ente locale ha trasmesso alla Procura della Repubblica gli atti che dimostrano la mancata ottemperanza alle richieste del commissario ad acta e ammonito il responsabile finanziario ad ottemperare alle richieste del Tribunale amministrativo pena l’estensione del reato di omissioni di atti di ufficio.
La vicenda
A seguito del giudizio di ottemperanza non eseguito dal comune, è stato nominato un commissario ad acta da parte del Tribunale amministrativo di primo grado. Il commissario nominato provvedeva ad intimare all’Amministrazione, nel termine di dieci giorni, alla predisposizione sia della documentazione necessaria per la determinazione delle spettanze dovute al debitore, sia di una relazione sulla situazione finanziaria dell’ente sulle possibili modalità di liquidazione e di pagamento di quanto statuito dal giudice amministrativo, oltre a procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio. A seguito della diffida al responsabile del servizio inerte, il commissario richiedeva al Segretario comunale di esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990. Il Tribunale amministrativo, investito dal commissario ad acta al fine della richiesta della proroga a fronte dell’inerzia del comune, ordinava all’ente locale l’esecuzione delle disposizioni del commissario ad acta, ammonendo come in assenza di riscontro gli atti sarebbe stati inviati alla competente Procura della Repubblica, potendo configurarsi il reato di cui all’art. 328 c.p. (“omissione di atti di ufficio”).
A seguito della disposizione del Tribunale amministrativo il commissario ad acta ha richiesto gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio con l’indicazione del macro-aggregato e del capitolo ove erano state allocate le risorse per il pagamento del debito fuori bilancio, mentre in assenza del bilancio approvato da quali capitoli doveva effettuarsi il prelievo delle risorse finanziarie da portare in aumento al capitolo per il pagamento del debito fuori bilancio, aggiornando il debito a fronte della perdurante inerzia. Con specifica nota, il Segretario comunale ha nuovamente invitato il responsabile del servizio a predisporre prontamente quanto richiesto, mentre quest’ultimo ha inoltrato una relazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario con cui è stato rappresentato che il Comune non aveva approvato il bilancio e che si stava provvedendo all’esatta quantificazione del debito con particolare riguardo ai cosiddetti interessi compensativi stabiliti nella sentenza di condanna. Questi ultimi venivano calcolati da un consulente esterno. Non avendo ottemperato nell’anno, il commissario ad acta chiedeva se nell’esercizio provvisorio fosse presente nel pertinente capitolo un adeguato stanziamento per consentire l’esecuzione della sentenza e ha chiesto di far pervenire attestazione relativa al capitolo o ai capitoli dell’ultimo bilancio di previsione. Nell’anno appena iniziato, il responsabile finanziario ha indicato un capitolo di bilancio cui imputare la somma, senza tuttavia indicare a quale annualità di bilancio tale capitolo si riferisse se riferito all’anno 2020 o all’anno 2021 in esercizio provvisorio. In mancanza delle informazioni richieste, il commissario ad acta si rivolgeva nuovamente al Tribunale amministrativo in ragione del nuovo spirare dei termini a lui concessi. Infine, l’ente locale comunicava a tempo ormai scaduto che non erano stati ancora approvati i bilancio 2020-2022 e 2021-2023 e che, pertanto, la somma da corrispondere alla ricorrente avrebbe trovato imputazione nel bilancio 2021-2023, annualità 2021, in corso di formazione.
Il ricorrente che non si è visto, in tale ampio spazio temporale, soddisfatto il proprio credito ha chiesto al Tribunale la sostituzione del commissario ad acta.
La decisione del TAR
I giudici amministrativi di primo grado, in ragione della continua inerzia a fornire le informazioni al commissario ad acta tanto da far spirare due proroghe, ha deciso in via preliminare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per le valutazioni di competenza in ordine al reato di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio), venendo in rilievo, nel caso di specie, adempimenti che dovevano essere eseguiti senza ritardo in ragione del termine assegnato al commissario “ad acta” da questo Tribunale per portare ad esecuzione la decisione giurisdizionale.
Per la conclusione del procedimento, il TAR ha assegnato al Responsabile del Settore Finanziario il termine di trenta giorni, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per rappresentare e documentare direttamente a questo Tribunale se il debito di cui trattasi è stata imputato ad un capitolo di bilancio – specificando quale – 2021-2023, annualità 2021, con l’avvertenza che, nel caso di inadempimento, gli atti saranno nuovamente trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti per le valutazioni di competenza in ordine al reato di cui all’art. 328 c.p. e, nel caso in cui tale imputazione non sia intervenuta, il Responsabile del Settore Finanziario dovrà rappresentare e documentare quale sia l’effettiva situazione del debito in esame con riferimento ai documenti di bilancio, avvenuto tale adempimento il Tribunale fornirà ulteriori indicazioni al commissario “ad acta” ai fini della predisposizione del mandato di pagamento.
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