I revisori dei conti sono obbligati ad inviare la relazione semestrale, sul raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio finanziario, alla Corte dei conti senza che vi possano essere impedimenti a tale obbligo. Le giustificazioni, da parte dei revisori, circa l’impossibilità di redigere la relazione a causa del ritardo con cui il comune aveva proceduto al riaccertamento ordinario dei residui e all’approvazione del rendiconto 2018, non solo non possono essere considerate quali esimenti al preciso obbligo previsto dalla normativa, ma potrebbero condurre anche al rischio di possibili danni erariali in presenza di criticità dell’ente non segnalate nei giusti termini. Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n.78/2019, della Corte dei conti della Puglia.
Il caso
A seguito del monitoraggio semestrale, sul raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano di riequilibrio, i revisori dei conti non inoltravano alla Corte dei conti pugliese la relazione semestrale intermedia nei termini. La motivazione del mancato invio era da ricercare nel fatto che l’ente si era avvalso delle disposizioni previste dal d.l. n.91/2018 che avrebbe consentito, agli enti che avevano presentato un piano di riequilibrio rimodulato, secondo le disposizioni della legge di stabilità 2016, la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi solo all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018. La norma, tuttavia, precisava anche che “Ai soli fini istruttori, rimane fermo l’obbligo dell’organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti”.
Le richieste del Magistrato istruttore
Il magistrato istruttore, non avendo ricevuto la relazione semestrale dei revisori nei termini (entro il 15 gennaio 2019), sollecitava il Presidente dell’Organo di revisione contabile a trasmetterla, con una prima nota del 2 maggio 2019 e con una successiva nota di sollecito del 5 luglio 2019. Il Presidente del Collegio dei revisori rispondeva, ad entrambe le note ricevute, precisando che, non avendo il Comune né proceduto ad assumere alcun provvedimento in merito al riaccertamento dei residui, né in ordine alla formazione del rendiconto 2018 non avrebbe potuto redigere la relazione richiesta sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati. A causa del protratto inadempimento, il Magistrato istruttore ha rimesso, allora, la questione al Collegio contabile per le relative determinazioni.
La reprimenda del Collegio contabile al Presidente dei revisori
Precisano i magistrati contabili come l’organo di revisione aveva l’obbligo di presentare tale relazione entro il 15 gennaio 2019, a prescindere dall’avvenuta approvazione del rendiconto ovvero di altri provvedimenti di natura amministrativa dell’ente. A ciò si aggiunge che anche l’ulteriore relazione semestrale, relativa al rispetto degli obiettivi al 30 giugno 2019, avrebbe dovuto essere inviata entro il 15 luglio 2019. Il Collegio contabile, pertanto, ha ritenuto di fissare due ulteriori termini perentori ad adempiere. Il primo rivolto ai revisori dei conti, fissato al 30 di agosto, per l’inoltro della due relazioni, sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sul raggiungimento e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, riferite rispettivamente sia al secondo semestre 2018 sia al primo semestre 2019. Il secondo termine perentorio è stato invece rivolto all’ente in presenza del perdurare dell’inadempimento dei revisori, fissando al 16 settembre 2019 l’invio di entrambe le relazioni semestrali. Le conseguenze in mancanza della relazione inoltrata nei termini sono contenute nella copia della deliberazione che è stata inviata, oltre al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario comunale e all’Organo di revisione contabile, anche al Prefetto e al Ministero dell’Interno e, in ultimo, alla competente Procura contabile per le relative azioni da attivare in caso di perdurante inadempimento.
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