È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10809 del 21 aprile 2023 con cui, in adesione ai propri precedenti in materia, ha accolto con rinvio il ricorso di Equitalia Centro Spa.
La questione oggetto della pronuncia origina dal ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento notificatale a titolo di omesso versamento Iva, oltre sanzioni e interessi, che la Ctp di Firenze, per quanto ancora di rilievo nel giudizio di legittimità, accoglieva in punto di compensi dell’Agente della riscossione.
Equitalia Centro impugnava tale sentenza, ma la Ctr della Toscana respingeva l’appello confermando la decisione di primo grado.
La Cassazione sottolinea che la ragionevolezza della forma di corrispettivo che l’aggio, quale compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica collegata alla fase riscossiva, non è venuta meno a seguito dell’articolo 3 del Dl n. 203/2005, che ha introdotto il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del servizio nazionale a Equitalia.
La formulazione dell’articolo 17 del Dlgs n. 112/1999, vigente ratione temporis, non consente in via interpetativa di modulare l’aggio proporzionalmente all’attività svolta: la sua natura retributiva e non tributaria demanda alla discrezionalità del legislatore i criteri di quantificazione del compenso spettante all’Agente della riscossione.
Tali principi sono espressamente confermati anche dalla sentenza n. 120/2021 con cui la Corte costituzionale, sensibilizzando il legislatore a intervenire per la riforma del sistema del compenso dell’Agente della riscossione, sottolinea la natura retributiva – mai sanzionatoria né impositiva – dell’aggio quale corrispettivo funzionale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, a coprire i costi complessivi del servizio riscossivo.
La tenuta costituzionale di tale compenso deve pertanto essere esaminata in relazione al modo di esercizio della discrezionalità legislativa il cui limite, pena l’arbitrarietà, è rappresentato dalla coerenza della remunerazione dell’Agente della riscossione con la funzione dal medesimo espletata.
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