È questa la risposta che il ministero delle finanze (nella nota n. 19194/2011) ha fornito a un comune che chiedeva indicazioni circa la portata dell’art. 7, comma 2, lett. gg-quater del dl 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Si tratta della norma che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i comuni «effettuano» la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali.
La direzione federalismo fiscale del Mef sostiene, infatti, che, per effetto della novella introdotta dal decreto sviluppo n. 70/2011, dall’anno prossimo la riscossione spontanea dei tributi locali potrà essere effettuata solo dai comuni o, tutt’al più, mediante affidamento diretto, da una società in house interamente partecipata dal comune ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) n. 3) del dlgs n. 446/1997). Ciò in quanto, chiariscono i tecnici ministeriali, la norma ha comportato l’effetto di abrogare implicitamente – e limitatamente ai comuni – le disposizioni dell’art. 52 nella parte in cui consente l’affidamento della riscossione spontanea delle entrate degli enti locali.
A sostegno della propria tesi, il ministero evidenzia come il legislatore si sia preoccupato di disciplinare dettagliatamente le modalità di effettuazione della riscossione spontanea e di quella coattiva statuendo, per quest’ultima, ai numeri 1) e 2) del comma 2, lett. gg-quater, dell’art. 7 del dl n. 70 del 2011, che tale attività potrà essere svolta dal comune (o dalla sua «in house») mediante la procedura dell’ingiunzione fiscale coadiuvata dalle disposizioni del dpr n. 602 del 1973, oppure da soggetti esterni iscritti nell’apposito albo ministeriale, attraverso lo strumento dell’ingiunzione come disciplinato dal regio decreto legge n. 639/1910.
In altri termini, mentre per la riscossione spontanea la norma prevede il solo intervento del comune, per la riscossione coattiva essa riconosce e disciplina espressamente la possibilità dell’esternalizzazione, così derogando, con riferimento alle sole entrate comunali, a quanto disposto in via generale dall’art. 52 del dlgs n. 446/1997.
Il condivisibile orientamento del ministero, che si pone in contrasto con la tesi finora avanzata dall’associazione di concessionari (Anacap), impone ora una corsa contro il tempo ai numerosi comuni che hanno in scadenza o in essere affidamenti per la riscossione spontanea – di solito abbinata a quella coattiva- delle loro entrate tributarie, come spesso si verifica per i cosiddetti tributi minori (quali, ad esempio, la Tosap e l’imposta di pubblicità).
Ne consegue che tali enti, dall’1/1/2012, le municipalità si troveranno, ex lege, a dover gestire direttamente la riscossione spontanea di tutte le loro entrate (e non solo di quelle tributarie), semmai avvalendosi di prestazioni accessorie (gestione degli archivi, bollettazione, spedizione ecc.) rese da soggetti terzi. In tale casi, però, attesa la diversa natura del rapporto che si andrà a configurare (appalto di servizi in luogo di concessione di pubblico servizio), si renderà necessaria la predisposizione di una nuova gara avente ad oggetto la fornitura di servizi strumentali alla riscossione spontanea, essendo di dubbia legittimità l’ipotesi di aggirare le difficoltà scaturenti da un’aggiudicazione a evidenza pubblica mediante una mera modifica dei contratti attualmente in essere con i concessionari.
Maurizio Bonazzi
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