Ritardato parere in occasione del rendiconto: legittima la revoca del revisore

11 Aprile 2024
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È legittima la decisione del consiglio comunale di revocare l’incarico al revisore motivato dal ritardo nella presentazione della relazione alla proposta di delibera di approvazione del rendiconto entro il termine, non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 21 marzo 2024, n. 2783, evidenziando che l’art. 235, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede espressamente, quale causa di revoca dell’incarico, proprio il mancato rilascio della relazione sulla proposta di rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d).

Nel caso specifico, il revisore aveva ricevuto la proposta il 4 aprile e richiesto ulteriori dati e documenti che, però, erano stati trasmessi in diversi momenti e alcuni solo a ridosso della scadenza del termine, con la conseguenza che il parere veniva reso solo in data 30 aprile, ossia oltre il termine dei venti giorni previsti.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, tale termine non può considerarsi ampliabile e la mancanza di altri documenti, dal revisore considerati necessari per l’esame del rendiconto, non può acquisire rilievo ai fini di spostare in avanti l’inizio della decorrenza del termine di consegna della relazione: ciò, in quanto la legge indica, come dies a quo, proprio il giorno di trasmissione della (sola) proposta e non anche quello in cui siano resi disponibili al revisore tutti i documenti da lui reputati necessari. Conseguentemente, il revisore, in assenza dei dati richiesti, ben avrebbe potuto segnalare la mancanza in sede di relazione (ovvero, ben avrebbe potuto segnalare che la trasmissione dei documenti, da parte degli uffici, era avvenuta a ridosso della scadenza del termine, situazione anch’essa impeditiva di una disamina completa del rendiconto), eventualmente addivenendo a conclusioni negative quanto alla proposta di approvazione; ma non avrebbe potuto, per ciò solo, omettere il deposito della relazione medesima nel rispetto del termine previsto, in ossequio alla sua funzione di certificazione contabile e in aderenza ai suoi doveri di controllo circa la completezza della documentazione necessaria per l’approvazione definitiva del rendiconto, che rientra nella competenza dell’organo consiliare. Dal che discende che la nozione di “completezza documentale” che assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la trasmissione della relazione, è unicamente quella che si riferisce ai documenti indicati dalla legge (proposta di approvazione del rendiconto, come approvata dall’organo esecutivo).

L’adempimento da parte del revisore, in sintesi, deve comunque avvenire entro il termine indicato dalla legge, quale più sopra individuato, il quale non è disponibile né dal revisore né dalla stessa amministrazione e deve dunque essere rispettato, pena la conseguenza della revoca.

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