Cassazione ribadisce: dalle omissioni nessun effetto sugli adempimenti
Oltre alle imposte si pagano anche le sanzioni
E’ prevedibile che la pubblica amministrazione non paghi i committenti quindi niente sconti e non scatta la causa di forza maggiore per i creditori che oltre al versamento delle imposte devono corrispondere integralmente anche le relative sanzioni. Questo è quanto si evince dall’ordinanza numero 30760 del 19 ottobre 2022 della Corte di cassazione in cui viene ribadito l’orientamento (sentenze della Cassazione 17027/21 e 39548/21) secondo cui cronici ritardi o omissioni dei pagamenti da parte degli enti pubblici versoi propri committenti non integrano per questi ultimi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 6 c.5, dlgs 472/97 con la correlata inapplicabilità delle sanzioni tributarie in caso omesso/carente versamento delle imposte per mancanza di liquidità. Per la Corte quindi una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce di per sé forza maggiore ai fini della causa di non punibilità sull’applicazione di sanzioni. Va infatti preliminarmente evidenziato che, ai sensi del citato articolo 6, c.5, dlgs 472/97, non risulta punibile con pena pecuniaria chi ha commesso una violazione tributaria per cause di forza maggiore. Come ribadito anche nella sentenza della Corte di cassazione n.2383 del 31/1/2018 la causa di forza maggiore deve essere caratterizzata dai requisiti di non imputabilità al contribuente, necessità ed imprevedibilità. Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte di giustizia europea (causa C-341/06) secondo cui la nozione comunitaria di forza maggiore e di caso fortuito deve essere intesa in principio come riferitaa circostanze anormali e imprevedibili, estranee all’operatore interessato, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza. La Corte inoltre aggiunge che sia la nozione di forza maggiore, sia quella di caso fortuito comportano un elemento oggettivo relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze di eventi anormali, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Relativamente ai mancati pagamenti dalla pubblica amministrazione tali elementi non però vengono riconosciuti. Nell’ordinanza in commento infatti viene ribadito che la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi anche notevoli dei pagamenti delle pubbliche amministrazione non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore poiché quest’ultima, considerando che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, va intesa secondo la sua accezione penalistica e va riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui proprio comportamenti elidendo il requisito della coscienzae volontarietà condotta. Inoltre per rafforzare la sua tesi la corte cita anche nell’ordinanza l’art. 5, c.1 del dlgs 472/97 secondo cui nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, coscientee volontaria, sia essa dolosa o colposa.
* Articolo integrale pubblicato su Italia oggi del 25 ottobre 2022.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento