Ritardi Pa, indennizzi automatici

Il Sole 24 Ore
19 Marzo 2014
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Sì all’indennizzo da ritardo della Pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti attivati a istanza di parte: in questa eventualità è previsto il pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, sino a un massimo di 2.000 euro.

Con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D’Alia, è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» (la 59 dello scorso 12 marzo) la Direttiva 9 gennaio 2014 contenente le “Linee Guida” per l’applicazione di tale strumento, come previsto dall’articolo 28 del “Decreto del fare” (Dl 69/2013), atte a fungere da ulteriore deterrente contro la cronica lentezza dell’Amministrazione.

La disposizione, valida per ora 18 mesi e confermabile a seguito di monitoraggio sulla effettiva applicazione, si applica ai procedimenti avviati a istanza di parte per i quali sussiste un obbligo della Pa di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi dei concorsi e di quelle di silenzio assenso e silenzio rigetto; la Direttiva precisa anche espressamente che essa non è applicabile nelle ipotesi di Denunzia di inizio di attività e di Segnalazione certificata di inizio di attività (la “Scia”).

Va poi chiarito che questo indennizzo è fattispecie diversa da quella del risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla Pa in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 69/09. Quest’ultima misura, infatti, presuppone l’avvenuta prova: a) dell’esistenza stessa del danno; b) del comportamento colposo o doloso dell’Amministrazione; c) dell’esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dall’Amministrazione.

L’indennizzo da ritardo, ora introdotto, prescinde invece dalla dimostrazione dell’esistenza di un danno,quindi il pagamento della somma di cui si tratta è dovuto anche nel caso in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile a un comportamento scusabile, e astrattamente lecito, dell’Amministrazione.

È bene rammentare ancora, in via preliminare, che esso è dovuto esclusivamente per i procedimenti avviati successivamente, o contestualmente, al 21 agosto 2013, data della teorica applicazione della disposizione. La misura dell’indennizzo è liquidata dall’Amministrazione procedente, o, in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più amministrazioni, da quella che, non rispettando il termine alla stessa assegnato, ha causato la mancata emanazione, nei termini prescritti, del provvedimento finale richiesto. La somma va corrisposta in modo automatico e forfetario, prescindendo, come detto, da verifiche circa comportamenti dolosi e/o colposi della Pa: l’attività istruttoria, dunque, sarà circoscritta alla verifica della violazione del termine di conclusione del procedimento.

Gli importi liquidati vanno comunque detratti da quelli eventualmente corrisposti a titolo di risarcimento. Il pagamento dell’indennizzo da ritardo non fa comunque venire meno l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, restando salva l’applicabilità delle sanzioni previste dall’ordinamento per dette ipotesi.

Se il titolare del potere sostitutivo non dovesse emanare il provvedimento nel termine, né provvedesse alla liquidazione delle somme previste, l’istante potrà fare ricorso al giudice amministrativo (articolo 117 del Codice del processo amministrativo) o chiedere un’ingiunzione di pagamento (articolo 118).

Ove il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, il giudice condannerà il ricorrente, con pronuncia immediatamente esecutiva, a versare al resistente una somma da 2 a 4 volte il contributo unificato; in caso di condanna dell’Amministrazione, invece, la sentenza sarà comunicata alla Corte dei Conti per gli opportuni provvedimenti a carico dei responsabili del riconosciuto ritardo.

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