Ruolo del Segretario comunale tra parere contabile e parere di legittimità (seconda parte)

3 Maggio 2024
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Dopo avere indicato la Corte dei conti del Lazio (sentenza n.183//2024) il ruolo e le responsabilità del Segretario comunale, verifica le responsabilità sia in materia del parere tecnico e di quello contabile, sia in tema di dissesto finanziario.

Parere contabile e parere tecnico

Il Collegio contabile, infine, si sofferma sugli aspetti connessi al controllo di regolarità contabile stabilito dall’art. 147 bis del Tuel. Compete al responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, esprimere un parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. Tale parere, che rientra tra quelli preventivi, è previsto dall’art. 147 del TUEL, a mente del quale “Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”. Il successivo art. 147 bis afferma, al contempo, che “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente”. In altri termini, con il d.l. 174/2012 il legislatore ha inteso differenziare il contenuto del “controllo di regolarità amministrativa e contabile” (di competenza del responsabile del servizio o della funzione), che si esprime attraverso il parere di regolarità tecnica e riguarda la “regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”, dal “controllo contabile” che, esprimendosi attraverso il parere di regolarità contabile, di competenza del responsabile di ragioneria, ha riguardo all’aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento, attraverso, anche, l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Il “parere di regolarità contabile” è quello che ha inteso il legislatore assegnare al responsabile del servizio di ragioneria per il ruolo centrale della tutela degli equilibri di bilancio dell’ente e, a tal fine, nell’esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:
a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
b) il corretto riferimento (si sottolinea effettuato dall’organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.
In altri termini, a dire del Collegio contabile, la verifica della legittimità delle deliberazioni, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell’emissione del proprio parere di regolarità contabile. Pertanto, il parere di regolarità contabile non potrà, quindi, che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell’ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo (Tra le tante: in termini Sent. Corte dei conti – Sez. giur. Calabria n.185/2019).

La responsabilità del dissesto

Al fine di rafforzare la convinzione dell’esclusione dalla responsabilità del Segretario comunale, il Collegio contabile evidenzia come, la responsabilità da dissesto (in relazione alla quale la Procura era onerata a fornire la prova rigorosa in termini di danno, condotta e nesso causale) non può essere imputata in via esclusiva al responsabile economico finanziario e al segretario comunale. Infatti, secondo il legislatore essa sussiste, in primo luogo, in capo agli organi che approvano i bilanci, assumono scelte politiche di spesa, e poi, eventualmente, anche in capo ai soggetti indicati dalla Procura regionale. Da una lettura, in combinato disposto, degli artt. 107 commi 2, 4 e 97 comma 2 lett. d) del TUEL emerge un chiaro ordine nell’assegnazione delle competenze, tale per cui le funzioni gestionali sono attribuite ai dirigenti e, solo in mancanza di questi ultimi, possono essere assegnate al Segretario. In altri termini, il Segretario si limita a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività.

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