Salvagente anti-dissesto

ItaliaOggi
15 Settembre 2022
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di Matteo Barbero  (ItaliaOggi – 15/09/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Per chi deve rimborsare le anticipazioni
Con un emendamento al dl “aiuti bis”, infatti, viene inserito un meccanismo che consente di attenuare gli effetti della deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle autonomie n. 8 dell’8 luglio 2022. Quest’ultima ha statuito che le anticipazioni di liquidità contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno in cui è stato dichiarato il dissesto per accelerare il pagamento dei debiti commerciali sono di competenza dell’organo straordinario di liquidazione (Osl). A quest’ultimo spetta quindi il rimborso delle rate fino al termine della procedura di risanamento e a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria. Da questo momento, invece, il rimborso delle rate rientra nella gestione ordinaria. E qui si innesta la nuova norma: questa dispone che gli enti i quali, alla data del 30 giugno 2022, hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l’esercizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo è ripianato, a decorrere dall’esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2022. In pratica, il maggiore disavanzo potrà essere spalmato su un arco temporale decennale, analogamente a quanto già avvenuto in altri casi di “bombe ad orologeria” che esplodono tardivamente sui conti degli enti. Tale disciplina si applica anche agli enti locali che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l’eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall’esercizio 2023.

* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 15 settembre 2022.

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