di Matteo Barbero
La novità è contenuta nel decreto Agosto. Ancora nessun intervento sull’assestamento
Verifi ca anche per gli enti che l’hanno deliberata a luglio
Enti locali, più tempo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ma la verifi ca si impone anche alle amministrazioni che l’hanno già deliberata a luglio. La conversione del decreto «Agosto», nei giorni scorsi licenziata dal Senato e ora in attesa del via libera defi nitivo della Camera, ha disposto che il termine per la deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio da parte dell’organo consiliare, già posticipato al 30 settembre 2020 dal dl n. 34/2020, sia ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da Covid-19. Ricordiamo che l’adempimento è previsto dall’art. 193, comma 2, del Tuel, ai sensi del quale «con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio». In caso di accertamento negativo, l’ente è chiamato ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione fi nanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Il passaggio è sempre cruciale, tanto che numerosi regolamenti di contabilità lo prevedono con una cadenza infrannuale ripetuta. Spesso la salvaguardia viene effettuata anche al 30 novembre, in coincidenza con quella che prima dell’ultima riforma contabile era la scadenza dell’assestamento. Invero, il contesto assolutamente peculiare in cui si inserisce il corrente esercizio fi nanziario suggerisce a tutti gli enti un’attenta due diligence del proprio bilancio e quindi rende opportuno, anche laddove non previsto dal regolamento, almeno una seconda verifi ca completa (con il pieno coinvolgimento di consiglio e organo di revisione). Infatti, alla luce dell’eccezionale situazione di emergenza sanitaria ed economico-sociale conseguente alla diffusione del contagio da coronavirus e dei provvedimenti di contenimento varati a livello nazionale e regionale, risulta estremamente complesso valutare la dinamica futura, a breve e medio periodo, delle entrate e delle spese comunali. Il legislatore, invece, ha nuovamente dimenticato di definire il timing dell’assestamento, previsto dall’art. 175, comma 8, del Tuel. In base a tale norma, «mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifi ca generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fi ne di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio». È utile ricordare che l’assestamento è previsto anche dall’allegato 4/1 al dlgs 118/2011, che lo annovera fra gli strumenti di programmazione degli enti locali, disponendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Pertanto, sebbene alla mancata approvazione di tale documento non siano ricollegate le pesanti conseguenze previste per la mancata approvazione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri (che fa scattare addirittura la procedura di scioglimento dell’ente), non pare corretto affermare che si tratti di un adempimento che si possa tranquillamente bypassare in quanto pianamente facoltativo. Specialmente, è il caso di aggiungere, in un periodo così tribolato per le fi nanze locali come quello in corso.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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