Salvo il revisore dimissionario dalle sanzioni dei giudici contabili per mancato invio del rendiconto (prima parte)

3 Giugno 2024
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Il revisore è abilitato ad impugnare le decisioni delle Sezioni regionali di controllo, in caso di inadempimento nell’invio del questionario, in quanto la mancata impugnazione delle delibere di inadempimento si consolidata assumendo un carattere di definitività, che preclude l’esistenza di un successivo “dovere di riesame”. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale (sentenza n. 5/2024), hanno a tal fine accolto le doglianze del revisore che, in quanto dimissionario, solo dopo cinque mesi dal conferimento dell’incarico, non aveva inviato il questionario i cui tempi non erano ancora scaduti.

La vicenda

In ragione del mancato invio dei due anni precedenti e dell’anno in corso di valutazione, la Sezione Regionale della Corte dei conti, oltre ad avere diffidato l’ente locale al tempestivo invio, ha anche rimproverato il revisore individuato nell’ultima nomina dal Consiglio comunale che, in ragione delle immediate dimissioni rassegnate per asserita mancata collaborazione degli uffici e dell’amministrazione, non aveva proceduto alla sua registrazione nel portale della Corte dei conti. Avverso le decisioni di inadempienza, inviate per conoscenza alla Procura e all’Ordine dei commercialisti, il revisore ha impugnato la deliberazione considerandola lesiva della posizione professionale dallo stesso rivestita, oltre ad essere consultabile sul sito informatico dell’ente a fronte dell’obbligo di pubblicazione della deliberazione dei giudici contabili. A dire del revisore non era possibile inviare i questionari precedenti, oltre all’ultimo i cui tempi non erano ancora scaduti, a causa della negligenza dell’ente nella trasmissione delle informazioni, oltre alla negligenza degli amministratori e del Sindaco di fornire informazioni sull’ente. Pertanto, in ragione delle immediate dimissioni da lui rassegnate, non è stato possibile procedere alla registrazione del suo nominativo sul portale della Corte dei conti, con conseguente impossibilità a ricevere informazioni delle medesime richieste avanzate dai giudici contabili, salava la sola conoscenza del provvedimento conclusivo di tipo sanzionatorio.
Per il Collegio contabile che ha emesso il provvedimento il ricorso del revisore sarebbe inammissibile, oltre che infondato nel merito.

Sull’interesse del revisore ad impugnare

Le Sezioni Riunite in via preliminare hanno rilevato come il ricorso del revisore sia da considerare ammissibile, in quanto l’organo di revisione dell’ente locale non è qualificabile quale “soggetto esterno” al procedimento di controllo, in quanto la legge prevede una sua partecipazione necessaria. In tale ambito, la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha accertato la violazione dell’obbligo di tempestiva compilazione e trasmissione della relazione dell’ultimo rendiconto da parte dell’Organo di revisione del Comune, sollecitando quest’ultimo, tramite il Comune, a provvedere alla immediata trasmissione della relazione-questionario anche dei due esercizi precedenti. In tale deliberazione, pertanto, è stato accertato inadempimento, e conseguente obbligo di redazione/invio dei questionari omessi, nella persona del revisore ricorrente, tanto da segnalare tale l’inadempimento, riferito a tutto il triennio, anche all’Ordine dei dottori commercialisti. D’altra parte, secondo il Collegio contabile, qualora il revisore non avesse impugnato il provvedimento sarebbe stato obbligato, in virtù di “ordine del Giudice” (legittimo o meno che sia), a provvedere alla compilazione ed invio dei tre questionari di cui la Sezione regionale di controllo ha contestato l’inadempimento. In altri termini, in assenza di impugnazione, l’accertamento della Sezione regionale di controllo si sarebbe consolidato, assumendo un carattere di definitività, che avrebbe precluso l’esistenza di un successivo “dovere di riesame”. In conclusione, le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, pronunciate ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, se ritenute direttamente lesive delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti convolti, ex lege, nel procedimento di controllo (enti locali e organo di revisione) vanno, pertanto, tempestivamente impugnate. Pertanto, qualora il revisore non avesse impugnato la deliberazione sarebbe stato obbligato a redigere ed inviare i questionari omessi ed esposto al rischio di sottoposizione a procedimento disciplinare da parte del competente Ordine professionale, oltre che alle ordinarie forme di responsabilità, amministrativo-contabili e, eventualmente, penali in caso di perdurante inadempimento.

Ricorda il Collegio contabile come, l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, oltre ai compiti ed alle responsabilità discendenti dall’art. 239 TUEL, assume anche l’obbligo della presentazione della relazione-questionario alla competente sezione regionale di controllo, nel caso di specie non nell’interesse dell’ente verificato, ma di quello pubblico alla corretta gestione finanziaria. Peraltro, l’art. 239 del TUEL, dopo la riforma operata dal d.l. n. 174 del 2012, ha suggellato tale, necessario, rapporto di collaborazione fra controllore interno (organo di revisione) ed esterno (Corte dei conti), prevedendo che anche il secondo trasmetta al primo “i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente”. L’organo di revisione, pertanto, assicura il raccordo fra l’ente locale e la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, trasmettendo le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. L’omissione o il ritardo concretizza un’ipotesi di inadeguato adempimento dell’incarico professionale attribuito.

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