Si ricorda come nella seduta del 18 febbraio 2016 della Conferenza Stato-Città con cui sono stati prorogati al 30 aprile i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 dei Comuni, sia stato ribadito il carattere solo ordinatorio della scadenza del Documento Unico di Programmazione. All’indomani della seduta, la Fondazione dell’ANCI (IFEL) ha avuto modo di precisare che “la Conferenza ha quindi formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo”. Sul carattere ordinario del termine per l’approvazione del DUP non trova l’accordo della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto che con la delibera n.18/2019 ha evidenziato al contrario il suo carattere perentorio rilevando nei confronti di un ente locale la grave irregolarità contabile della sua approvazione in ritardo.
I rilevi del Collegio contabile
Dall’esame dei conti di un ente locale, i magistrati veneti hanno rilevato come il DUP risulta approvato (29/11/2016) oltre i termini previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all. 4/1 del d.lgs. n.118/2011. Di tale ritardo, tuttavia, il Collegio contabile non ha fatto rilievi, anzi precisando che gli obiettivi indicati nel DUP – Documento Unico di Programmazione sono coerenti con gli strumenti enti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore.
Ricorda il Collegio contabile veneto come la Sezione delle Autonomie abbia avuto modo di precisare quanto segue:
“… Il DUP, sia nella sua forma ordinaria, prevista per gli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punti 8.1 – 8.3), sia nella forma semplificata per gli Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti (punto 8.4 stesso principio contabile), si configura come atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione, strettamente connesso sia al bilancio di previsione che al Piano esecutivo di gestione (PEG) – strumento obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 169 TUEL) – e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli Enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il disposto normativo (art. 170 TUEL e principio contabile applicato all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punto 8) individua struttura e contenuti minimi essenziali di detto documento programmatorio. Giova, comunque, ricordare che mentre la Sezione strategica individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, la Sezione operativa costituisce lo strumento attraverso il quale, nell’ambito dell’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, si concretizzano le finalità della Sezione strategica. Quest’ultima, pertanto, ha carattere generale, contiene la programmazione operativa dell’Ente e costituisce, al contempo, la guida e il vincolo in relazione ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione. Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, devono essere verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Devono essere altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria” ( Punto 3.2 delle Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2017/INPR).
La medesima Sezione delle Autonomie, ricorda la Corte del veneto, già in precedenza aveva affermato la necessità che l’adempimento, di tale fase programmatoria “sia curato nella piena consapevolezza della sua funzione fondativa di un nuovo criterio di impostazione della gestione; un criterio che, in particolare, esalta l’aspetto della continuità dell’azione amministrativa verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico-sociale” (deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).
Conclusioni
Tra le varie criticità rilevate i magistrati della Corte dei conti del Veneto, stigmatizzano anche quella relativa al ritardo nell’approvazione del DUP.
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