Sanzione amministrativa possibile per ritardo nella deliberazione delle partecipate

18 Gennaio 2024
Modifica zoom
100%
I Consigli comunali hanno l’obbligo di approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. La Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.2/2024) ha censurato il comportamento di un ente locale per il ritardato adempimento.

Il fatto

A seguito dell’invio all’inizio del mese di febbraio della ricognizione ordinaria delle partecipate da parte il magistrato istruttore ha convocato il Collegio contabile, in ragione del ritardo rispetto alla data stabilita dal legislatore.

La legge di riferimento

L’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 prevede, inoltre, che le amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, sono obbligate a proporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tale revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche resi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e assentiti dalla Sezione di controllo della Corte dei conti. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014 e, le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

Il Collegio contabile ha evidenziato come il comma 7, del citato art.20, abbia stabilito che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.

In ragione dell’inadempimento dei tempi scanditi dal legislatore, il Collegio contabile, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito del piano in questione, non può esimersi dall’accertare il ritardo con cui il Comune ha assolto agli obblighi di revisione ordinaria. Trattandosi di rilievi espressi dai giudici contabili, l’ente locale è obbligato a pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, in ossequio dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, la presente delibera, richiamando il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento