Sanzione dell’Agenzia delle Entrate per omessa presentazione IVA da parte del Comune. Salvi dal danno erariale i responsabili

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 10/9/2015)

Convenuti nel giudizio di responsabilità contabile, a seguito della sanzione per mancata presentazione IVA in via telematica, l’addetto alla trasmissione telematica (35% del danno per mancato riscontro), il responsabile dei servizi finanziari (40% del danno per mancata vigilanza nel servizio da lui diretto) e il Segretario Comunale (25% del danno per omissione del dovere di controllo). A tale importo si aggiunge l’ulteriore sanzione per il ritardato pagamento della sanzione in misura ridotta, essendo stato il pagamento disposto alcuni giorni dopo la misura agevolata e, per tale posta di danno, a risponderne in via prevalente doveva essere il Segretario Comunale per aver lo stesso ritardato colpevolmente la convocazione della Giunta Comunale per la relativa disposizione di pagamento nei termini.
Del citato danno erariale si è occupata la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige, con la sentenza 02/09/2015 n.27.

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