Sanzioni personali e pecuniarie al sindaco e al vice sindaco per dissesto dell’ente locale

16 Gennaio 2024
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Il passaggio alla contabilità che ha prodotto risultati peggiorativi del bilancio dell’ente, non costituisce esimente alla responsabilità degli amministratori che abbiano creato le condizioni del dissesto dell’ente locale. La continua emersione di debiti fuori bilancio, il mancato o insufficiente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il non corretto calcolo del fondo pluriennale vincolato, l’anticipazione di tesoreria non restituita alla fine dell’anno, la carenza di azioni correttive suggerite dalla Corte dei conti regionale di controllo in diverse occasioni, sono stati considerati elementi sufficienti per la responsabilità amministrativa del sindaco e del vice sindaco, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria e personale di incandidabilità emessa con decreto monocratico e confermata successivamente dalla Corte dei conti della Sicilia (sentenza n. 541/2023).

I fatti

Il sindaco e il vice sindaco di un ente locale sono stati condannati alle sanzioni pecuniarie ed alle misure interdittive previste dall’art. 248, co. 5 del TUEL, a seguito del decreto monocratico del giudice contabile, per avere, con il loro comportamento e per tutto il mandato amministrativo, non attivato le misure correttive generali atte a modificare anche in prospettiva il sostanzioso disequilibrio dei conti, anzi peggiorando di anno in anno i saldi contabili e ciò in modo progressivo fino al termine della loro consiliatura, conducendo l’ente al dissesto finanziario. Avverso la sentenza i convenuti hanno proposto opposizione davanti al Collegio contabile, giudicando le sanzioni ricevute inammissibili e, in particolare, a loro dire, l’asserito peggioramento dei conti non era riconducibile ad alcuna mala gestio di cui essi si siano resi protagonisti ma, propriamente, alla infelice esposizione dei risultati di amministrazione a seguito dell’operatività della nuova contabilità armonizzata, secondo la nuova disciplina recata dal d.lgs. 118/2011, nonché ad una errata formazione del successivo bilancio di previsione. Inoltre, le disfunzioni sarebbero state ereditate dall’amministrazione precedente.

Le conclusioni del Collegio contabile

Le motivazioni addotte dalla difesa si appalesano inconferenti ai fini dell’erogazione della sanzione pecuniaria e di incandidabilità per 10 anni. Il tema difensivo con cui gli opponenti infondatamente negano, sotto plurime angolazioni, il proprio apporto causativo al prodursi del dissesto è infondato, in ragione delle essenziali coordinate di fondo che informano la lettura della vicenda processuale. Nell’attuale conformazione della cosiddetta “responsabilità da dissesto” ex art. 248, co. 5, D.lgs. 267/2000, non è più necessaria la diretta e indefettibile derivazione eziologica del dissesto dalla mala gestio degli organi di vertice, essendo sufficiente una “mera” compartecipazione causale a quest’ultimo. Infatti, il criterio di apprezzamento del nesso causale è, anche quello del più probabile che non e non quello del diritto punitivo.

Dato il carattere personale anche della responsabilità sanzionatoria, infine, rimarrebbe comunque irrilevante che al processo finalizzato all’accertamento di tale responsabilità non partecipasse, in tesi, un agente concorrente nella causazione del dissesto. Neppure fondatamente, i ricorrenti deducono che le cause genuine del dissesto si raccordino alla condotta della Giunta precedente. Rilievo, questo, volto ad escludere che essi abbiano tenuto una condotta omissiva nel che consiste, l’ulteriore macro-contestazione loro imputata dal Requirente nell’adozione di adeguate misure correttive finalizzate a garantire, il conseguimento ed il mantenimento degli equilibri di bilancio dell’Ente, segnatamente dando seguito alle indicazioni progressivamente impartite dalla locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti. D’altra parte, l’eventuale responsabilità per dissesto degli amministratori non significa, esclusione della possibile concorrente responsabilità degli altri organi di governo
(consiglio comunale), degli organi di controllo interno (organo di revisione) o dei responsabili degli uffici e servizi (primo fra tutti quello del servizio economico-finanziario). Infatti, l’obbligo di adottare idonee misure correttive volte al ripristino/conservazione degli equilibri di bilancio dell’Ente intercetta più funzioni e poteri intestati al Sindaco ed alla Giunta (esempio: programmazione e rendicontazione economico, finanziaria e patrimoniale cui si correlano il potere di indirizzo strategico, di iniziativa in materia di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione con i relativi allegati, di attuazione della gestione del bilancio mediante l’approvazione del PEG e di indirizzo e controllo nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, di variazione/correzione del bilancio a causa di sopravvenienze fisiologiche o patologiche e, infine, di rendicontazione. In altri termini, il decreto monocratico non ha ascritto la responsabilità della deficitarietà strutturale dell’Ente agli opponenti ma l’ha assunta, correttamente, come punto di partenza di ciò che gli opponenti avrebbero dovuto fare. Nel dettaglio le principali criticità cui, in base alla situazione di partenza descritta, occorreva porre mano erano le seguenti:

a) la gestione dei debiti fuori bilanci;
b) anticipazioni di tesoreria;
c) bassa capacità di riscossione.

In merito all’elemento soggettivo della responsabilità, la surrettizia rappresentazione contabile dei risultati di
amministrazione, unitamente alla mancata adozione di ogni seria misura correttiva finalizzata ad assicurare l’equilibrio di bilancio o il recupero della situazione finanziaria dell’Ente, costituiscano evenienze che convergano a fondare, univocamente, un giudizio di grave indifferenza e di non curanza verso il corretto esercizio della funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo nonché di proposta e di impulso assegnate dall’ordinamento alla Giunta comunale.
L’opposizione del convenuti è stata respinta e confermate le conclusioni sanzionatorie del giudice monocratico.

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