È censurabile il comportamento del Comune che, in materia conciliazione crediti/debiti con le partecipate, afferma che la stessa “veniva rilevata all’interno del parere del revisore, senza pubblicazione specifica”, mentre all’interno delle relazioni del revisore è presente unicamente la dicitura “L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”, senza dare atto del compimento di alcuna verifica: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 168/2024/PRSE, depositata lo scorso 9 luglio.
Rilevata la violazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011, che annovera, tra i contenuti della relazione sulla gestione dell’organo esecutivo allegata al rendiconto dell’esercizio finanziario, “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (…) asseverata dai rispettivi organi di revisione”, la Corte ha ribadito l’obbligo dell’Ente di sollecitare tutti i propri organismi partecipati all’adempimento in questione, sì da potere tempestivamente allegare al consuntivo la nota informativa recante i dati emersi dal raffronto fra le rispettive scritture contabili debitamente asseverata dai rispettivi organi di revisione/controllo, a garanzia dell’attendibilità delle rilevazioni.
I giudici, nell’occasione, hanno rilevato un ulteriore elemento di criticità: la nota informativa relativa ad altro esercizio era stata redatta e risultava asseverata dai due organi di revisione, ma non era stata effettuata la conciliazione degli importi, senza indicare le ragioni di tale inadempimento né in sede di consuntivo né all’interno della relazione del revisore né nella risposta all’istruttoria integrativa che la Corte aveva richiesto.
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