Scavalco di eccedenza vietato in mancanza dell’approvazione nei termini dei documenti contabili

27 Luglio 2022
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A differenza dello scavalco condiviso, ossia all’interno dei limiti dell’orario di obbligo del dipendente, lo scavalco di eccedenza utilizzato dai Comuni di piccole dimensioni è vietato in caso di mancata approvazione del documento contabili. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n. 104/2022).

La verifica

In ragione del ritardo nell’approvazione del rendiconto, dovuto al pensionamento del responsabile finanziario, un ente di piccole dimensioni (inferiore ai 5.000 residenti) ha dovuto procedere con un rapporto ibrido, consentito dalla normativa, di comando secondo la disciplina di cui all’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 per 6 ore settimanali e di scavalco ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n.311/2004 per nove ore settimanali. L’ente ha giustificato l’assunzione in ragione delle conseguenze negative derivanti

dalla mancata approvazione del rendiconto e bilancio di previsione che avrebbero portato allo scioglimento del Consiglio Comunale, oltre al costo della nomina di un commissario ad acta (sia da un punto di vista finanziario che organizzativo).

La rilevante criticità rilevata dal Collegio contabile

Secondo i giudici contabili l’assegnazione parziale per n. 6 ore settimanale è riconducibile all’ipotesi di cd. “scavalco condiviso”, disciplinata dall’art. 14 del CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. In tale caso, infatti, se da un lato permane la titolarità dell’originario rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza, dall’altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell’ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Pertanto, in questo caso l’utilizzazione del lavoratore mediante l’istituto dello “scavalco condiviso” non perfeziona un’assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico.

La seconda fattispecie concretizza, invece, l’ipotesi del c.d. “scavalco d’eccedenza”, ossia la possibilità prevista dall’art. 1, comma 557 della citata legge n. 311/2004 per i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali oltre

l’ambito delle 36 ore settimanali. Secondo la Sezione delle Autonomie “se l’Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale” (deliberazione n.23/2016).

In questo caso, quindi, l’assunzione del dipendente di ruolo di altro Comune ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 configura, per il periodo di mancata approvazione del documento contabile, una violazione del disposto di cui al già citato art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, il quale prevede che: “in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché’ di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.

Nel caso di specie, inoltre, non trovano applicazione i regimi derogatori successivamente previsti dall’art. 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, introdotto dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del medesimo decreto-legge, sulla base del quale gli enti possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia, né l’art. 31-bis, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, secondo il quale le assunzioni finalizzate all’attuazione degli interventi del PNRR di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis possono avvenire anche in deroga al divieto disposto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del citato d.l. n. 113/2016.

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