Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con Ancrel, ha redatto lo schema di Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio 2016 – 2018. Lo schema è predisposto nel rispetto della parte II dell’“Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. Per il riferimento all’anno precedente, sottolinea il Consiglio nazionale, è stato indicato il rendiconto per l’anno 2015. Nel caso di formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le previsioni definitive 2015. Lo schema tiene inoltre conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 è verrà aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.
Nella presentazione dello schema, il Consiglio nazionale ricorda poi che, come indicato da Arconet, a decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è inoltre soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta invece fermo l’obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva.
Il Consiglio nazionale ricorda anche che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione. Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L’obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale”.
Link: http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=3be4b848-171b-4271-bc87-7f8eafcd1b8a
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