Sconto «difficile» sui comodati

Il Sole 24 Ore
20 Novembre 2015
Modifica zoom
100%
Nel passaggio al Senato il capitolo casa della manovra ha imbarcato l’estensione alla Tasi dello stop già scritto per l’Imu su case assegnate al coniuge, alloggi sociali, abitazioni delle coop a proprietà indivisa e case dei dipendenti delle forze armate, lo sconto sull’Imu degli affitti a canone concordato e un tentativo non troppo fortunato di esenzione dei comodati concessi a figli e genitori.
Proprio quest’ultimo punto è il più problematico, perché per far scattare l’esenzione la nuova norma chiede tre condizioni: il contratto deve essere registrato, e fin qui nessun problema, ma la casa deve essere stata usata nel 2015 dal comodante (cioè da chi la concede) come abitazione principale, e lo stesso comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia. Per com’è scritta, quindi, l’esenzione si applicherebbe solo alle case di chi esce dalla propria abitazione per darla a figli o genitori, e va ad abitare in affitto o comunque in un immobile non di sua proprietà: uno scenario, nei fatti, che sembra adattarsi quasi solo agli anziani lungodegenti.
I vincoli, rispetto a prime ipotesi molto più generose, sono stati introdotti per evitare un utilizzo strumentale del comodato, nel tentativo di far risultare come abitazioni concesse gratis ai famigliari quelle che sono in realtà seconde case, al mare o in montagna. Per evitare queste pratiche ci sarebbero i controlli dei Comuni, ma l’esperienza insegna che queste verifiche non bastano certo a cancellare le pratiche elusive, rilanciate anche dalla possibilità di assimilare all’abitazione principale la casa acquistata per ragioni di lavoro da uno dei coniugi in una città diversa da quella di residenza.
Resta il fatto, però, che il tentativo di contrastare le elusioni sembra essere andato un po’ oltre, fino a rendere praticamente impossibile applicare l’esenzione. Non solo:?la manovra cancella la vecchia regola, che oggi permette di assimilare all’abitazione principale le case in comodato a figli o genitori purché l’Isee del nucleo famigliare del comodatario non superi i 15mila euro (oppure per la quota di imposta calcolata sulla rendita fino a 500 euro:?la scelta sul parametro è del Comune). Chi finora ha ottenuto lo sconto, quindi, nella maggior parte dei casi rischia di pagare dal 2016 Imu e Tasi in formula piena, come su tutte le seconde case. 
Per correggere l’infortunio non sembra sufficiente sostituire «comodante» con «comodatario» (cioè chi riceve l’immobile), applicando a quest’ultimo i criteri ora chiesti al proprietario dell’immobile. In questo modo, infatti, si concederebbe l’esenzione solo ai comodati già attivi nel 2015, impedendo lo stesso trattamento a situazioni analoghe avviate dopo.
Sempre in fatto di tasse sulla casa, la Camera dovrà occuparsi anche della sanatoria fuori tempo delle delibere locali approvate in ritardo, che ritornerebbero in vigore solo dal 1° gennaio prossimo mentre i pagamenti vanno effettuati entro il 16 dicembre. Sul punto, il Governo ha manifestato più volte la volontà di cancellare la sanatoria.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento