Il comune non è tenuto ad indennizzare il segretario comunale per il danno patito dall’autovettura del medesimo, di cui era stato autorizzato l’uso, a seguito di gesto vandalico; il comune deve indennizzare il segretario solo per le spese di viaggio ma non per l’integrità dell’auto usata nel raggiungere la sede comunale, atteso che la convenzione invocata nel caso di specie non comporta l’obbligo del dipendente di utilizzare il mezzo privato, limitandosi a riconoscere a suo favore il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute secondo le tabelle Aci.
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 18 marzo 2010, n. 1588)
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