Senza parere contabile l’impegno di spesa non è sufficiente per la remunerazione dei professionisti

4 Dicembre 2023
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Al fine di poter legittimamente citare in giudizio per l’adempimento un ente locale, spetta al professionista indicare non solo l’impegno di spesa che esso sia destinato ad incidere su un determinato capitolo di bilancio con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria. In assenza di detta procedura la determinazione dell’impegno di spesa è nulla con successiva nullità anche del contratto stipulato, fermo restando l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n.33005/2023) ha rigettato il ricorso di un professionista per il pagamento delle attività di progettazione di un’opera pubblica, nonché l’azione di ingiustificato arricchimento dell’ente.

Il fatto

Un professionista ha agito nei confronti di un ente locale per la liquidazione della sua parcella professionale, in ragione delle attività di progettazione realizzate per conto di un ente locale. Il Tribunale di primo grado rigettava la pretesa del professionista del pagamento per le attività di progettazione dell’opera pubblica, ma accoglieva la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento dell’ente, con relativa decurtazione del compenso reclamato. La Corte di appello, con ricorso attivato dall’ente locale, ha riformato la sentenza rigettando anche l’ingiustificato arricchimento condannava il professionista a restituire al Comune le somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado e compensava tra le stesse parti le spese di ambedue i gradi di giudizio. Infatti, per i giudici di appello il pubblico funzionario del Comune aveva attivato l’impegno di spesa relativo alla prestazione d’opera professionale senza l’osservanza dei controlli contabili, ossia in difetto della deliberazione autorizzativa assunta nelle forme di legge e divenuta esecutiva ed in difetto della corrispondente registrazione contabile, in guisa di copertura finanziaria, nel pertinente capitolo del bilancio di previsione. Pertanto, da un lato, il funzionario era direttamente e personalmente responsabile nei confronti del terzo contraente, e dall’altro lato, il terzo contraente era tenuto ad agire nei confronti del funzionario e non già nei confronti dell’ente. In altri termini, nel caso di specie sarebbe stata preclusa l’azione di ingiustificato arricchimento dell’ente per difetto del necessario requisito della sussidiarietà, a fronte dell’esperibilità dell’azione nei confronti del funzionario. Infine, il Comune non era obbligato ad indicare il funzionario che il professionista avrebbe potuto citare in giudizio.
Il professionista, a seguito della sentenza di rigetto della Corte di appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la responsabilità dell’ente per non aver indicato il funzionario che sarebbe stato passivamente legittimato né, dal canto suo, ha avuto la disponibilità di un qualsivoglia atto sulla scorta del quale avrebbe potuto individuare il funzionario da convenire in giudizio.

Il rigetto del ricorso

Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso è stato giudicato infondato. Infatti, con orientamento consolidato del giudice di legittimità l’atto con cui l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Nel caso di specie, inoltre, non può essere addotto un impegno condizionato al finanziamento dell’opera, in quanto in tema di obbligazioni della P.A., l’inserimento nel contratto d’opera professionale di una clausola di cosiddetta copertura finanziaria – in base alla quale l’ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un’opera pubblica alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa che non possono, pertanto, essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento, cosicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente, ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno. Pertanto, in presenza di violazioni sull’impegno di spesa, l’ente non risponde dell’attività posta in essere dal proprio funzionario.
Infine, deve essere escluso che, la mancata indicazione da parte del Comune del funzionario passivamente legittimato possa integrare violazione del dovere ex art. 88 cod. proc. civ. di lealtà e probità.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alla restituzione delle somme ricevute dalla sentenza di primo grado.

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