di Sergio Mogorovich
L’art. 1, commi da 209 e 214, della L. 24/12/2007, n. 244, ha introdotto l’obbligo di emettere la fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione (P.A.). Il D.M. 3/5/2013, n. 55, ha indicato le regole tecniche, prevedendo anche la decorrenza dell’obbligo.
Il presente commento è firmato dall’autore del volume “Iva 2014″ (Maggioli)
La fattura elettronica in sintesi
divieto | la pubblica amministrazione non può accettare fatture emesse in forma cartacea ed eseguire pagamenti, anche parziali, fino al ricevimento della fattura elettronica |
uffici | Il divieto suddetto riguarda tutti i soggetti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato individuati entro il 31/7 di ogni anno nell’elenco pubblicato dall’ISTAT nonché le amministrazioni statali |
obblighi |
|
decorrenza | 6/6/2014 per agenzie fiscali, enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
6/6/2015 per le altre amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT In base alla data fissata con altro D.M. per le amministrazioni diverse |
Le pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche devono inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati a riceverle nell’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), il quale rilascia un codice univoco a ciascun ufficio rendendolo pubblico sul sito www.idicepa.gov.it.
Il codice univoco deve essere indicato in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza dell’indicazione la fattura è rifiutata dal SDI. Il codice dell’ufficio va comunicato ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti.
Ogni ufficio pubblica nell’IPA la data da cui è attivo il servizio di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica
La fattura elettronica (contenente il codice univoco rilasciato) va trasmessa in via elettronica. Si considera trasmessa per via elettronica ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, e ricevuta dall’amministrazione solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI.
LE PARTI INTERESSATE
operatore: | impresa o professionista che emette la fattura nei confronti della P.A. |
intermediario: | figura eventuale cui l’operatore economico ricorre per trasmettere, conservare e archiviare la fattura elettronica, ferma restando la responsabilità fiscale dell’emittente la fattura; le P.A. possono essere intermediari nei confronti di altre P.A. |
sistema di interscambio (SDI): | è preposto alla ricezione della fattura elettronica e al successivo inoltro alla P.A. destinataria |
pubblica amministrazione (PA): | è il destinatario della fattura elettronica; può essere fornitore di beni e servizi |
La ricevuta di consegna, rilasciata dal SDI prova l’emissione della fattura elettronica e la sua ricezione da parte della P.A., identificata con il codice univoco indicato nel documento.
Se l’inoltro ha avuto esito negativo, è notificata la mancata consegna, “recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SDI e PA è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), entro 24 ore negli altri casi” (Circolare 31/3/2014, n. 1/DF).
La fattura elettronica “può darsi per emessa … anche a fronte del rilascio da parte del SDI della notifica di mancata consegna” (circolare citata).
Il divieto di pagamento
Decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall’obbligo di fatturazione elettronica, le PA non possono eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico (art. 6, comma 6, del D.M. 3/4/2013, n. 55).
L’obbligo di emettere la fattura in forma elettronica precede di tre mesi il divieto del pagamento della fattura in forma cartacea per cui nel periodo di transizione:
a) la PA può accettare fatture cartacee emesse entro il 5/6/2014 ed eseguire il pagamento delle stesse;
b) il fornitore, dal 6/6/2014, deve emettere la fattura in forma elettronica e non cartacea.
Qualora allo spirare del termine di tre mesi la PA stia ancora processando una fattura cartacea emessa prima del 6/6/2014, la PA deve “senz’altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistono tutte le altre condizioni, procedere al pagamento” (circ. citata).
L’impossibilità del recapito della fattura elettronica
Per ciascuna amministrazione presente in IPA è attivato un ufficio di funzione elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFattura PA” che può essere utilizzato dall’operatore per inviare la fattura elettronica “esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell’amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell’amministrazione in IPA non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l’ufficio destinatario della fattura” (circolare citata).
Se la PA è assente in IPA e SDI non può identificare univocamente un ufficio di fatturazione elettronica, la fattura è respinta inviando al mittente una “notifica di scarto” segnalando il codice ufficio segnalato. Negli altri casi il SDI rilascia una “attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che attesta l’inconveniente per causa non imputabile al fornitore. Questi può “comunque direttamente trasmettere all’amministrazione committente o mettere a disposizione di quest’ultima la fattura elettronica” (circolare citata), tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero di metterlo a disposizione del committente tramite portali telematici che consentono di effettuare il download dell’attestato e della fattura elettronica in esso inclusa, condizione che attesta il ricevimento.
Se la fattura è pervenuta al SDI ma per motivi tecnici non è possibile l’inoltro alla PA competente, il SDI rilascia la ricevuta di consegna se l’inoltro ha avuto esito positivo ovvero la notifica di mancata consegna nel caso opposto. In questa seconda eventualità, se il problema non è risolto dal gestore entro 10 giorni, il fornitore riceve un attestato di impossibilità di recapito.
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Fonte: Leggioggi.it
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