Servizi locali aperti al mercato

ItaliaOggi
16 Settembre 2022
Modifica zoom
100%

di  FRANCESCO CERISANO (ItaliaOggi -16/09/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Sul tavolo del preconsiglio il dlgs di riordino attuativo della legge sulla concorrenza
Gara o società mista. Sopra soglia l’in house va motivato
I servizi pubblici locali si aprono alla concorrenza. Gli enti locali, se riterranno che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, dovranno necessariamente passare dalla procedura ad evidenza pubblica (gara) in caso di affidamenti a terzi. In alternativa potranno scegliere la strada dell’affidamentoa società mistao dell’affidamento a società in house o ancora della gestione in economia (o attraverso aziende speciali) ma solo se si tratta di servizi diversi da quelli a rete. In caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie Ue, gli enti dovranno motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato. La durata degli affidamenti sarà fissata dall’ente locale “in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti”. Nel caso di affidamento in house di servizi pubblici locali a rete, la durata non potrà essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l’ente affidante di giustificare una durata superiore per assicurare l’ammortamento degli investimenti. In caso di durata inferiore al tempo di necessario ad ammortizzare gli investimenti ovvero in caso di cessazione anticipata, sarà riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici Istat e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. Nei bandi di gara dovrà essere assicurata, in caso di subentro, un’adeguata tutela occupazionale del personale impiegato nelle precedenti gestioni, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali.E’ quanto prevede lo schema di dlgs attuativo della legge delega sulla concorrenza (legge n.118/2022) che è andato ieri sul tavolo del pre-consiglio dei ministri. Incentivi alle aggregazioni Arrivano anche incentivi alle aggregazioni e viene rimarcato il principio della netta separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo e controllo.

Spetterà a un decreto del Mef (di concerto con Viminale e Affari regionali) l’individuazione degli incentivi alle aggregazioni che potranno essere di carattere organizzativo o contabile. Quanto alla separazione tra indirizzo e gestione, il dlgs individua rigidi paletti sugli incarichi (professionali, di amministrazione o di controllo societario) che non potranno essere conferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai dirigenti degli entie “di ogni altro organismo che espleti funzione di stazione appaltante, di indirizzo e di controllo del servizio”. L’inconferibilità degli incarichi si estenderà anche ai consulenti per l’organizzazione o la regolazione del servizio. L’incompatibilità cesserà dopo due anni dalla conclusione degli incarichi. Gli enti locali potranno istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, se li ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. Servirà un’ “approfondita istruttoria”, avviata anche su istanza di cittadini e imprese, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese operanti sul mercato è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 16 settembre 2022.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento